PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
              Creazione della fondazione Giuseppe Dessi'
   1.  La  Regione  autonoma  della Sardegna partecipa alla creazione
della fondazione Giuseppe Dessi', con sede in Villacidro.
   2. A tal fine assegna al Comune di tale centro la somma necessaria
per l'acquisto e per l'adeguamento alla specifica destinazione  d'uso
definita dagli scopi di detta fondazione, dei seguenti beni:
     a) la casa d'abitazione dello scrittore, sita nella via Roma, in
Villacidro;
     b)  altri  eventuali  stabili  o  terreni  limitrofi, o comunque
interni al territorio comunale, necessari per dotare la fondazione di
sale  per  manifestazioni,  riunioni  di  gruppi  di  lavoro e per la
gestione di una biblioteca, un'emeroteca e  altri  moderni  mezzi  di
comunicazione;
     c)  la  biblioteca  ed  eventuali  arredi  od  oggetti  gia'  di
proprieta' dello scrittore;
     d) uno o piu' aree - sempre nel territorio comunale, anche fuori
dell'abitato - di specifico valore storico e naturalistico, anche  in
rapporto   alle  indicazioni  ricavabili  dall'opera  di  Dessi',  da
destinare a parco-giardino aperto al pubblico.
   3.  L'acquisto  della  casa  d'abitazione  e  dei beni indicati al
precedente punto c) sara' definito dal citato Comune entro  sei  mesi
dall'approvazione  della  presente  legge  e costituira' la dotazione
patrimoniale  iniziale  della   fondazione,   che   pertanto   verra'
costituita immediatamente dopo detto acquisto. La ristrutturazione di
detto stabile, comprensiva dell'adattamento e dell'acquisto di arredi
e di attrezzature necessarie per le attivita' della fondazione, sara'
effettuata dalla medesima.
 
   A   tal   fine  gli  organi  della  fondazione  predisporranno  un
dettagliato preventivo di spesa che sara'  presentato  al  Comune  di
Villacidro per l'erogazione del relativo finanziamento a valere sulle
disponibilita' che saranno garantite  dall'Amministrazione  regionale
ai sensi del successivo articolo 6, punto a).
   4.  I  beni  di  cui  ai  precedenti  punti b) e d) del precedente
secondo comma saranno acquisiti e strutturati a cura  del  Comune  di
Villacidro,  d'intesa con gli organi della fondazione, ed alla stessa
saranno trasferiti una volta concluso il loro  approntamento  per  la
specifica destinazione d'uso.