PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
   1.  La  Regione  autonoma  della  Sardegna  riconosce  la funzione
sociale dello sport e ne promuove la pratica e  la  diffusione  quale
strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale
e civile della societa'.
   2. A tal fine la Regione:
     a)  concorre alla realizzazione di una rete di impianti sportivi
razionalmente dislocati nel  territorio  e  dotati  delle  necessarie
attrezzature;
     b)  promuove la diffusione della pratica sportiva e favorisce la
partecipazione ad iniziative e manifestazioni  locali,  nazionali  ed
internazionali;
     c)  promuove  la  formazione di dirigenti, tecnici, animatori ed
operatori sportivi.