PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della societa'. 2. A tal fine la Regione: a) concorre alla realizzazione di una rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio e dotati delle necessarie attrezzature; b) promuove la diffusione della pratica sportiva e favorisce la partecipazione ad iniziative e manifestazioni locali, nazionali ed internazionali; c) promuove la formazione di dirigenti, tecnici, animatori ed operatori sportivi.