PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
                           F i n a l i t a'
   1.  In attuazione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, una quota  dei  proventi  derivanti  dalle  concessioni  e  dalle
sanzioni  di  cui agli articoli 3, 5, 10, 15 e 18 della stessa legge,
destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, e' riservata all'edilizia per il culto e di altri edifici
per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29  settembre
1964,  n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
   2.  Tale  quota  ha come base il 10 per cento annuo, salvo diverse
percentuali  deliberate   dal   consiglio   comunale   con   adeguata
motivazione  fermo  restando il conguaglio della quota base nell'arco
triennale in conformita' dei programmi approvati.