PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, una quota dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni di cui agli articoli 3, 5, 10, 15 e 18 della stessa legge, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e' riservata all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 2. Tale quota ha come base il 10 per cento annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformita' dei programmi approvati.