PROMULGA la seguente legge: Art. 1. D i s p o s i z i o n i 1. Per l'attuazione dei programmi regionali di forestazione e attivita' connesse, si applicano i contratti collettivi nazionali e gli eventuali integrativi regionali vigenti nel territorio della Sardegna per gli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, eseguiti, in amministrazione diretta, da enti, aziende o istituzioni pubbliche, stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori ed i datori di lavoro, compresa l'U.N.C.E.M. - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani. 2. Il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale nei terreni tenuti in occupazione temporanea, in gestione o di proprieta' della regione, puo' essere adibito alla attivita' di prevenzione e lotta antincendi, anche al di fuori dei suddetti territori. 3. Al predetto personale e a quello assunto per la attivita' di prevenzione e lotta antincendi, si applicano la normativa contrattuale ed il trattamento economico risultanti dai contratti collettivi di cui al primo comma del presente articolo. 4. Ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro eventualmente in corso le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo hanno effetto dalle decorrenze previste dai contratti collettivi cui le stesse si riferiscono.