PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
                       D i s p o s i z i o n i
   1.  Per  l'attuazione  dei  programmi  regionali di forestazione e
attivita' connesse, si applicano i contratti collettivi  nazionali  e
gli  eventuali  integrativi  regionali  vigenti  nel territorio della
Sardegna per gli operai forestali ed impiegati  agricoli  addetti  ai
lavori    di    sistemazione    idraulico-forestale,   eseguiti,   in
amministrazione diretta, da enti, aziende  o  istituzioni  pubbliche,
stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori ed i datori di lavoro,
compresa l'U.N.C.E.M. - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani.
   2.    Il    personale    addetto   ai   lavori   di   sistemazione
idraulico-forestale nei terreni tenuti in occupazione temporanea,  in
gestione  o  di  proprieta'  della  regione, puo' essere adibito alla
attivita' di prevenzione e lotta antincendi, anche al  di  fuori  dei
suddetti territori.
   3.  Al  predetto  personale e a quello assunto per la attivita' di
prevenzione  e  lotta   antincendi,   si   applicano   la   normativa
contrattuale  ed  il  trattamento  economico risultanti dai contratti
collettivi di cui al primo comma del presente articolo.
   4.  Ai  fini della disciplina dei rapporti di lavoro eventualmente
in corso le disposizioni di cui al primo comma del presente  articolo
hanno  effetto dalle decorrenze previste dai contratti collettivi cui
le stesse si riferiscono.