PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.   E'   autorizzata   l'istituzione,   presso  l'Amministrazione
regionale e gli Enti strumentali della Regione, di rapporti di lavoro
a tempo parziale, da individuarsi mediante la trasformazione di posti
a tempo pieno, entro il limite  del  quindici  per  cento  dei  posti
vacanti  e  fino al raggiungimento del tetto massimo del quindici per
cento dei posti  delle  dotazioni  organiche  dell'Amministrazione  e
degli enti regionali.
   2.  Per  ogni  posto  di organico a tempo pieno trasformabile sono
previsti due posti da ricoprire con rapporto a tempo parziale.
   3.  Non  possono essere trasformati posti di qualifiche funzionali
superiori alla settima.