PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' autorizzata l'istituzione, presso l'Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della Regione, di rapporti di lavoro a tempo parziale, da individuarsi mediante la trasformazione di posti a tempo pieno, entro il limite del quindici per cento dei posti vacanti e fino al raggiungimento del tetto massimo del quindici per cento dei posti delle dotazioni organiche dell'Amministrazione e degli enti regionali. 2. Per ogni posto di organico a tempo pieno trasformabile sono previsti due posti da ricoprire con rapporto a tempo parziale. 3. Non possono essere trasformati posti di qualifiche funzionali superiori alla settima.