PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 5 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, e' sostituito dal seguente: "1. Presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e' istituito, con due distinte sezioni, l'Albo regionale del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1988, degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47. 2. Gli enti di formazione professionale convenzionati con la Regione sono tenuti a garantire l'aggiornamento continuo e permanente del personale iscritto all'Albo predetto ed il pieno utilizzo dello stesso anche attraverso processi di riconversione o mediante l'attivazione di processi di mobilita' nel territorio, anche fra enti diversi. 3. Gli enti con personale iscritto nell'Albo di cui al primo comma del presente articolo, concorrono alla predisposizione di un piano di utilizzo, del personale iscritto all'Albo medesimo, preordinato all'attuazione del piano di formazione professionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, che dovra' prevedere, con relativa copertura finanziaria, oltre alle attivita' corsuali, anche le attivita' ad esse complementari quali le indagini, le analisi, l'orientamento, la verifica dei risultati. 4. Il personale iscritto all'Albo di cui al primo comma del presente articolo e' tenuto alla mobilita' nel territorio e fra enti, anche temporanea, diretta a garantire il pieno utilizzo dello stesso, nell'ambito dell'attuazione del piano di formazione professionale predisposto nel modo indicato al precedente comma. 5. L'Albo di cui al precedente primo comma e' strutturato per mansioni e per aree di discipline omogenee".