PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  5  della  legge  regionale  2 marzo 1982, n. 7, e'
sostituito dal seguente:
   "1.   Presso   l'Assessorato   regionale  del  lavoro,  formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale e' istituito, con due
distinte  sezioni,  l'Albo  regionale  del  personale  docente  e non
docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre
1988,  degli  enti  convenzionati con la Regione per l'attuazione dei
piani di formazione professionale ai sensi della legge  regionale  1›
giugno 1979, n. 47.
   2.  Gli  enti  di  formazione  professionale  convenzionati con la
Regione sono tenuti a garantire l'aggiornamento continuo e permanente
del  personale  iscritto all'Albo predetto ed il pieno utilizzo dello
stesso  anche  attraverso  processi  di  riconversione   o   mediante
l'attivazione di processi di mobilita' nel territorio, anche fra enti
diversi.
   3. Gli enti con personale iscritto nell'Albo di cui al primo comma
del presente articolo, concorrono alla predisposizione di un piano di
utilizzo,  del  personale  iscritto  all'Albo  medesimo,  preordinato
all'attuazione del piano di  formazione  professionale  di  cui  alla
legge  regionale  1›  giugno  1979,  n. 47, che dovra' prevedere, con
relativa copertura finanziaria, oltre alle attivita' corsuali,  anche
le  attivita'  ad  esse  complementari quali le indagini, le analisi,
l'orientamento, la verifica dei risultati.
   4.  Il  personale  iscritto  all'Albo  di  cui  al primo comma del
presente articolo e' tenuto alla mobilita' nel territorio e fra enti,
anche temporanea, diretta a garantire il pieno utilizzo dello stesso,
nell'ambito dell'attuazione del  piano  di  formazione  professionale
predisposto nel modo indicato al precedente comma.
   5.  L'Albo  di  cui  al  precedente primo comma e' strutturato per
mansioni e per aree di discipline omogenee".