PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
                           F i n a l i t a'
   1.  La  presente  legge  disciplina  le  funzioni  trasferite alla
Regione in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio
di  opere  per  il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di
energia elettrica e di ogni  altra  opera  accessoria  da  realizzare
nell'ambito del territorio della Regione.
   2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano:
     a)  le  norme di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
concernente il testo unico delle disposizioni di legge nelle acque ed
impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni;
     b)  la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione
dell'ENEL e successive leggi modificatrici ed integratrici;
     c)  la  legge  28  giugno  1986,  n.  339,  e  le norme tecniche
attuative.