PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell'ambito del territorio della Regione. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano: a) le norme di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente il testo unico delle disposizioni di legge nelle acque ed impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni; b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e successive leggi modificatrici ed integratrici; c) la legge 28 giugno 1986, n. 339, e le norme tecniche attuative.