REGIONE SICILIA
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   L'Assessore   regionale  per  l'industria  e'  autorizzato  a
concedere ai comuni, ai consorzi di comuni e ai consorzi per le  aree
di  sviluppo  industriale  contributi  in  conto capitale, nel limite
massimo dell'ottanta per  cento  della  spesa  preventivata,  per  la
costruzione   di   adduttori   secondari   di   gas  metano,  averiti
caratteristiche di infrastrutture pubbliche, per la metanizzazione di
porzioni del territorio siciliano non servite da adduttori realizzati
in forza della legge 28 novembre 1980, n. 784.
   2.  Per  le  finalita' del presente articolo e' autorizzata per il
triennio 1989-1991 la complessiva spesa di  lire  6.000  milioni,  da
ripartirsi   in   ragione  di  lire  1.400  milioni  per  l'esercizio
finanziario 1989, lire 2.600 milioni per l'esercizio finanziario 1990
e lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.