REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'Assessore regionale per l'industria e' autorizzato a concedere ai comuni, ai consorzi di comuni e ai consorzi per le aree di sviluppo industriale contributi in conto capitale, nel limite massimo dell'ottanta per cento della spesa preventivata, per la costruzione di adduttori secondari di gas metano, averiti caratteristiche di infrastrutture pubbliche, per la metanizzazione di porzioni del territorio siciliano non servite da adduttori realizzati in forza della legge 28 novembre 1980, n. 784. 2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per il triennio 1989-1991 la complessiva spesa di lire 6.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.400 milioni per l'esercizio finanziario 1989, lire 2.600 milioni per l'esercizio finanziario 1990 e lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.