(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 19 agosto 1989) REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali, in occasione di elezioni dell'Assemblea regionale e dei consigli provinciali, comunali e di quartiere, spettano i seguenti compensi: a) al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 150.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente superiore, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato; b) a ciascuno degli scrutatori ed al segretario, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di lire 120.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato. 2. In caso di contemporaneita' di elezioni il compenso fisso sopraspecificato e' aumentato per ogni elezione oltre la prima, di lire 50.000 per il presidente e di lire 30.000 per ciascun scrutatore ed il segretario. 3. Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia piu' di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria gia' goduta a norma del comma 1, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui allo articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, nonche' a ciascun componente (escluso il presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Regione n. 3, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi. 4. Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 100.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1. 5. Per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e' corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000. 6. Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale provinciale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e' corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 100.000 per il presidente e di lire 80.000 per i componenti ed il segretario. 7. Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e' corrisposta una indennita' giornaliera di lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge. 8. Per l'elezione dell'Assemblea regionale, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, e' corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1, un onorario giornaliero di lire 80.000, al lordo delle ritenute di legge, per l'espletamento delle funzioni previste dallo stesso articolo 16. Per l'espletamento delle funzioni indicate dagli articoli 54 e seguenti della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 100.000 per il presidente e di lire 80.000 per ciascun componente ed il segretario. 9. Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e' corrisposta una indennita' giornaliera di lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge.