(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40
                         del 19 agosto 1989)
 
                           REGIONE SICILIA
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  componenti  degli  uffici  elettorali  e delle commissioni
elettorali, in occasione di elezioni dell'Assemblea regionale  e  dei
consigli  provinciali,  comunali  e di quartiere, spettano i seguenti
compensi:
     a)   al   presidente   dell'ufficio  elettorale  di  sezione  e'
corrisposto dal comune, nel quale  l'ufficio  ha  sede,  un  onorario
fisso  di  lire  150.000  al  lordo delle ritenute di legge, oltre al
trattamento  di  missione,  se  dovuto,  nella  misura  spettante  ai
funzionari  dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente
superiore,   ovvero,   in   caso   di   dipendenti    di    pubbliche
amministrazioni,  al  trattamento di missione inerente alla qualifica
rivestita, ove superiore a quello indicato;
     b)  a  ciascuno degli scrutatori ed al segretario, il comune nel
quale ha sede l'ufficio elettorale  deve  corrispondere  un  onorario
fisso  di  lire  120.000  al  lordo delle ritenute di legge, oltre al
trattamento di missione, se dovuto,  nella  misura  corrispondente  a
quella  che spetta ai funzionari con qualifica di dirigente dei ruoli
dell'Amministrazione regionale, ovvero,  in  caso  di  dipendenti  di
pubbliche  amministrazioni,  al trattamento di missione inerente alla
qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato.
 
   2.  In  caso  di  contemporaneita'  di  elezioni il compenso fisso
sopraspecificato e' aumentato per ogni elezione oltre  la  prima,  di
lire 50.000 per il presidente e di lire 30.000 per ciascun scrutatore
ed il segretario.
 
   3.  Per  l'elezione  dei  consigli  comunali, sempre che il comune
abbia piu' di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui ai
commi  1 e 2 ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella
misura unitaria gia' goduta a norma del comma 1,  e'  corrisposto  un
onorario  giornaliero,  al  lordo  delle  ritenute  di legge, di lire
80.000 a  ciascun  componente  ed  al  segretario  dell'adunanza  dei
presidenti  di  seggio,  di  cui  allo  articolo  47  del decreto del
Presidente della Regione 20 agosto 1960,  n.  3,  nonche'  a  ciascun
componente  (escluso  il  presidente)  ed  al segretario dell'ufficio
centrale, di cui all'articolo 51 del citato  decreto  del  Presidente
della  Regione  n.  3,  a  titolo  di retribuzione per ogni giorno di
effettiva partecipazione ai  lavori  demandati  dalla  legge  ai  due
consessi.
 
   4.  Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario
giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 100.000 e,  se
dovuto,  il trattamento di missione previsto alla lettera a del comma
1.
 
   5.   Per   le   elezioni   dei   consigli   delle  amministrazioni
straordinarie delle province, al presidente, a ciascun componente  ed
al   segretario  dell'ufficio  elettorale  circoscrizionale,  di  cui
all'articolo 9 della  legge  regionale  9  maggio  1969,  n.  14,  e'
corrisposto,  oltre  all'eventuale  trattamento  di missione previsto
alla lettera a del comma 1, un onorario giornaliero, al  lordo  delle
ritenute di legge, di lire 80.000.
 
   6.   Al   presidente,   a  ciascun  componente  ed  al  segretario
dell'ufficio elettorale provinciale, di  cui  all'articolo  10  della
legge   regionale  9  maggio  1969,  n.  14,  e'  corrisposto,  oltre
all'eventuale trattamento di missione previsto  alla  lettera  a  del
comma  1,  un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge,
di lire 100.000 per il presidente e di lire 80.000 per  i  componenti
ed il segretario.
 
   7.   Agli   esperti   addetti   al   predetto   ufficio,  previsti
dall'articolo 18 della legge regionale  9  maggio  1969,  n.  14,  e'
corrisposta una indennita' giornaliera di lire 60.000, al lordo delle
ritenute di legge.
 
   8.  Per  l'elezione  dell'Assemblea  regionale,  al  presidente, a
ciascun   componente   ed   al   segretario   dell'ufficio   centrale
circoscrizionale,  di  cui  all'articolo  16 della legge regionale 20
marzo 1951, n. 29, e  successive  modifiche,  e'  corrisposto,  oltre
all'eventuale  trattamento  di  missione  previsto alla lettera a del
comma 1, un onorario giornaliero  di  lire  80.000,  al  lordo  delle
ritenute  di  legge, per l'espletamento delle funzioni previste dallo
stesso articolo 16. Per l'espletamento delle funzioni indicate  dagli
articoli 54 e seguenti della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e'
corrisposto un onorario  giornaliero,  al  lordo  delle  ritenute  di
legge, di lire 100.000 per il presidente e di lire 80.000 per ciascun
componente ed il segretario.
 
   9.   Agli   esperti   addetti   al   predetto   ufficio,  previsti
dall'articolo 54 della legge regionale  20  marzo  1951,  n.  29,  e'
corrisposta una indennita' giornaliera di lire 60.000, al lordo delle
ritenute di legge.