IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.   La   presente  legge  disciplina  nell'ambito  della  Regione
Lombardia l'attivita' di estetista femminile e maschile,  nel  quadro
della vigente legislazione statale.
   2. Tale attivita' comprende:
     a) la pulizia ed il trattamento estetico del viso;
     b) la depilazione a caldo e a freddo;
     c)  il  massaggio  e  il trattamento per soli scopi estetici del
viso e del corpo;
     d) il trucco;
     e) il manicure e pedicure estetico.
   3. Tale attivita' consiste in trattamenti a livello cutaneo, ed e'
svolta  sia  manualmente,  sia  con  l'ausilio   di   apparecchiature
elettromeccaniche,  mediante  l'applicazione  di  prodotti  cosmetici
definiti in base alle direttive CEE ed alla legge 11 ottobre 1986, n.
713   concernente  "Norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della
Comunita' Economica Europea sulla produzione e vendita di cosmetici",
e successive modificazioni.