IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina nell'ambito della Regione Lombardia l'attivita' di estetista femminile e maschile, nel quadro della vigente legislazione statale. 2. Tale attivita' comprende: a) la pulizia ed il trattamento estetico del viso; b) la depilazione a caldo e a freddo; c) il massaggio e il trattamento per soli scopi estetici del viso e del corpo; d) il trucco; e) il manicure e pedicure estetico. 3. Tale attivita' consiste in trattamenti a livello cutaneo, ed e' svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive CEE ed alla legge 11 ottobre 1986, n. 713 concernente "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' Economica Europea sulla produzione e vendita di cosmetici", e successive modificazioni.