IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Istituzione del parco
 
   1.  Nell'ambito  del  territorio delle Alpi Orobie e' istituito il
"Parco delle Orobie Bergamasche", ai sensi del Titolo  II,  capo  II,
della  legge  regionale  30 novembre 1983 n. 86 "Piano generale delle
aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione  delle
riserve,  dei  parchi e dei monumenti naturali, nonche' delle aree di
particolare  rilevanza   naturale   ed   ambientale,   e   successive
modificazioni".
   2.  La  Regione, in conformita' alle indicazioni dell'art. 3 della
legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, riconosce per le aree di cui
al  successivo  art.  2,  e  per  quanto  di  propria  competenza, la
priorita' degli  investimenti  nei  settori  dell'agricoltura,  della
forestazione,  della  difesa  dei  boschi dagli incendi, della difesa
idrogeologica del suolo, dell'inquinamento  dell'aria  e  dell'acqua,
della  tutela  dell'equilibrio  e  del  ripopolamento faunistico, del
recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione,
dell'edilizia   rurale,  del  turismo,  delle  opere  igieniche,  ivi
compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui,  la
bonifica  di  aree  degradate  ed  il  risanamento delle acque, delle
infrastrutture e delle attrezzature sociali.
   3.  I  fini  generali  della  conservazione,  del recupero e della
valorizzazione dei beni naturali e  ambientali,  di  cui  all'art.  1
della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 si perseguono tramite:
 
     a)  conservazione  attiva  di  specie  animali  o  vegetali,  di
associazioni vegetali o foreste, di  formazioni  geo-paleontologiche,
di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la
ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
     b)  sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e
l'ambiente  e  la  salvaguardia  di  aspetti  significativi  di  tale
rapporto   con   particolare   riguardo   ai   valori  antropologici,
archeologici    storici,     architettonici,     e     al     settore
agro-silvo-zootecnico;
     c)  promozione  sociale, economica e culturale delle popolazioni
residenti;
     d)  fruizione  sociale  turistica  e  ricreativa intesa in senso
compatibile con gli ecosistemi naturali;
     e)   promozione   di   attivita'   di  ricerca  scientifica  con
particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione  e  di
informazione e ricreative.