IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione del parco 1. Nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie e' istituito il "Parco delle Orobie Bergamasche", ai sensi del Titolo II, capo II, della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale, e successive modificazioni". 2. La Regione, in conformita' alle indicazioni dell'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, riconosce per le aree di cui al successivo art. 2, e per quanto di propria competenza, la priorita' degli investimenti nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali. 3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 si perseguono tramite: a) conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici; b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico; c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti; d) fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali; e) promozione di attivita' di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.