(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48
                         del 30 ottobre 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione  in  armonia  con  i  principi di cui all'art. 4 dello
Statuto e in applicazione degli articoli 3 e 28 della Legge regionale
25 agosto 1987, n. 36 nell'ambito di una politica intesa a realizzare
un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove l'istituzione, lo
sviluppo,   il   potenziamento   e   la  qualificazione  dei  servizi
socio-assistenziali in favore degli anziani, di quei cittadini  cioe'
che  abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti per il pensionamento
di vecchiaia.
   Soggetti  attuatori  di  tali  servizi  sono  gli Enti Locali e le
unita' Sanitarie Locali competenti per territorio.
   I  servizi  previsti  dalla  presente  legge sono finalizzati alla
tutela dell'anziano ed a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno,
di  emarginazione  e  di  disagio  derivanti da insufficienti risorse
economiche, dalla condizione di demotivazione conseguente allo  stato
di  quiescenza,  specie  in presenza di carenza di vincoli familiari.
Tali   servizi   non   devono   configurarsi   in   fatti   puramente
assistenziali,  e devono favorire, laddove possibile, il mantenimento
ed il reinserimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare  e  nel
normale ambiente di vita.
   A tal fine tutte le Amministrazioni Pubbliche, Enti o Aziende, che
erogano servizi  pubblici  devono  adeguare,  laddove  e'  possibile,
modalita' di erogazione, politica tariffaria e forme di agevolazioni.