(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 del 30 ottobre 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione in armonia con i principi di cui all'art. 4 dello Statuto e in applicazione degli articoli 3 e 28 della Legge regionale 25 agosto 1987, n. 36 nell'ambito di una politica intesa a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove l'istituzione, lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani, di quei cittadini cioe' che abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti per il pensionamento di vecchiaia. Soggetti attuatori di tali servizi sono gli Enti Locali e le unita' Sanitarie Locali competenti per territorio. I servizi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla tutela dell'anziano ed a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio derivanti da insufficienti risorse economiche, dalla condizione di demotivazione conseguente allo stato di quiescenza, specie in presenza di carenza di vincoli familiari. Tali servizi non devono configurarsi in fatti puramente assistenziali, e devono favorire, laddove possibile, il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita. A tal fine tutte le Amministrazioni Pubbliche, Enti o Aziende, che erogano servizi pubblici devono adeguare, laddove e' possibile, modalita' di erogazione, politica tariffaria e forme di agevolazioni.