IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. Finalita' della legge 1. Attesa la precipua necessita' della Regione Emilia-Romagna di tutelare in via principale la fauna autoctona e la selvaggina migratoria nonche' di salvaguardare i terreni in attualita' di coltivazione e le colture agricole specializzate, in relazione a quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 e ferme restando le disposizioni delle Leggi regionali 15 maggio 1987, n. 20, 3 settembre 1987, n. 27 e 18 agosto 1989, n. 28, il calendario venatorio regionale e' emanato dalla Giunta regionale entro il 15 giugno di ogni anno secondo le disposizioni della presente legge. 2. L'apertura generale della caccia e' fissata alla terza domenica di settembre. 3. Le date di chiusura alla selvaggina stanziale, stabilite all'art. 2, possono essere anticipate dalla Giunta regionale, a protezione dei ripopolamenti invernali o per comprovati, urgenti motivi di tutela del patrimonio faunistico stanziale. 4. La chiusura della caccia da appostamento e in forma vagante alla selvaggina migratoria e' stabilita in date differenziate in ragione delle esigenze biologiche delle varie specie faunistiche come previsto all'art. 2.".