IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  1  della L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, e' sostituito dal
seguente:
 
                               "Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  Attesa  la precipua necessita' della Regione Emilia-Romagna di
tutelare in  via  principale  la  fauna  autoctona  e  la  selvaggina
migratoria  nonche'  di  salvaguardare  i  terreni  in  attualita' di
coltivazione e le colture  agricole  specializzate,  in  relazione  a
quanto  stabilito dall'art. 14 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 e
ferme restando le disposizioni delle Leggi regionali 15 maggio  1987,
n. 20, 3 settembre 1987, n. 27 e 18 agosto 1989, n. 28, il calendario
venatorio regionale e' emanato dalla Giunta  regionale  entro  il  15
giugno di ogni anno secondo le disposizioni della presente legge.
   2. L'apertura generale della caccia e' fissata alla terza domenica
di settembre.
   3.  Le  date  di  chiusura  alla  selvaggina  stanziale, stabilite
all'art. 2, possono  essere  anticipate  dalla  Giunta  regionale,  a
protezione  dei  ripopolamenti  invernali  o  per comprovati, urgenti
motivi di tutela del patrimonio faunistico stanziale.
   4.  La  chiusura  della  caccia da appostamento e in forma vagante
alla selvaggina migratoria e'  stabilita  in  date  differenziate  in
ragione delle esigenze biologiche delle varie specie faunistiche come
previsto all'art. 2.".