IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La pianta organica del personale dell'agenzia regionale di promozione turistica e' fissata, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, cosi' come risulta dalla tabella allegata alla presente legge.