IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  pianta  organica  del  personale dell'agenzia regionale di
promozione turistica e' fissata, ai sensi dell'art. 37 della L.R.  20
gennaio  1986,  n.  2, cosi' come risulta dalla tabella allegata alla
presente legge.