IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Campo di applicazione e durata 1. La Regione Valle d'Aosta con la presente legge recepisce l'accordo regionale in data 5 luglio 1989 per il rinnovo contrattuale 1988/1990 del personale della Regione nelle parti in cui innova, modifica ed integra le disposizioni vigenti nell'ordinamento regionale. 2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al personale dell'Amministrazione regionale, compreso il Corpo Forestale Valdostano e il personale delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione e al personale degli enti dipendenti dalla Regione, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. 3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.