IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Campo di applicazione e durata
 
   1.  La  Regione  Valle  d'Aosta  con  la  presente legge recepisce
l'accordo regionale in data 5 luglio 1989 per il rinnovo contrattuale
1988/1990  del  personale  della  Regione  nelle parti in cui innova,
modifica  ed  integra  le   disposizioni   vigenti   nell'ordinamento
regionale.
   2.  Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al
personale dell'Amministrazione regionale, compreso il Corpo Forestale
Valdostano  e il personale delle istituzioni scolastiche ed educative
della Regione e al personale degli enti dipendenti dalla  Regione,  e
si riferiscono al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990.
   3.  Sono  fatte  salve le disposizioni contenute nell'art. 1 della
legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.