(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 7 novembre 1989) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con le leggi provinciali 1 agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto 1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche: "1. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. Prestazioni 1. Le prestazioni economiche sono: 1) la pensione per invalidi civili assoluti; 2) la pensione per invalidi civili parziali; 3) la pensione per ciechi civili assoluti; 4) la pensione per ciechi civili con residuo visivo; 5) la pensione per sordomuti; 6) l'indennita' di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili; 7) l'indennita' di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni (prestazione in vigore fino al 31 dicembre 1989); 8) l'indennita' di accompagnamento per ciechi civili assoluti; 9) l'assegno integrativo per ciechi civili assoluti e con residuo; 10) l'indennita' speciale per ciechi con residuo visivo; 11) l'indennita' di comunicazione per sordomuti. 2. Le prestazioni di cui al presente articolo non sono reversibili. 3. La prestazione di cui al punto 2) del comma 1 non e' compatibile con le pensioni o assegni diretti di invalidita' a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonche' dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza, ivi compresi quelli dei liberi professionisti. 4. Le prestazioni di cui ai punti 6) e 8) del comma 1 non sono compatibili tra loro; qualora il richiedente abbia titolo, in relazione a diverse minorazioni, ad ambedue le indennita', viene erogata quella piu' favorevole". 2. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. Requisiti generali 1. Per l'accesso alle prestazioni e' necessario avere i seguenti requisiti generali: 1) essere cittadini italiani; 2) risiedere in un comune della provincia di Bolzano; 3) non fruire di pensioni di guerra o di pensioni per servizio, ne' di rendite per infortunio sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge i cittadini di uno stato membro della Comunita' Europea sono parificati ai cittadini italiani, purche' residenti sul territorio provinciale e in quanto esercitino o abbiano esercitato in Italia attivita' lavorativa subordinata o siano familiari di lavoratore subordinato comunitario. Questa condizione deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15". 3. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni 1. I richiedenti devono, inoltre, avere le minorazioni qui precisate in relazione alle singole prestazioni: 1) pensione per invalidi civili assoluti: a) minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, o; b) irregolarita' psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, o; c) insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali, quando abbiano determinato una perdita permanente e assoluta della capacita' lavorativa; 2) pensione per invalidi civili parziali: minorazioni descritte al precedente punto 1) che abbiano determinato una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore al 74%; 3) pensione per ciechi civili assoluti: cecita' assoluta, intesa come mancanza totale della vista o mera percezione dell'ombra e della luce; 4) pensione per ciechi civili con residuo visivo: possesso di un residuo visivo che, in entrambi gli occhi, non sia superiore a 1/20 con eventuale correzione; 5) pensione per sordomuti: sordita', congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato e non abbia una natura esclusivamente psichica; 6) indennita' di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: minorazioni descritte al punto 1) del presente comma, che abbiano determinato l'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilita' di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessita' di un'assistenza continua; 7) indennita' di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni: minorazioni descritte al punto 1) del presente comma, quando abbiano determinato difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'eta' minore e comportino l'impossibilita' di deambulazione autonoma; 8) indennita' di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le condizioni descritte al punto 3) del presente comma; 9) assegno integrativo per ciechi civili: le condizioni descritte ai punti 3) o 4) del presente comma; 10) indennita' speciale per ciechi con residuo visivo: le condizioni descritte al punto 4) del presente comma; 11) indennita' di comunicazione per sordomuti: le condizioni descritte al punto 5) del presente comma. 2. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultra sessantacinquenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'". 4. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. Requisiti di eta' in riferimento alle singole prestazioni 1. I richiedenti devono avere i seguenti requisiti di eta' per l'accesso alle varie prestazioni: 1) per la pensione per invalidi civili assoluti e per la pensione per invalidi civili parziali: avere compiuto il 18 anno di eta' e non avere superato il 65; 2) per l'indennita' di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni: non avere compiuto il 18 anno di eta'; 3) per la pensione per ciechi civili assoluti e per la pensione per sordomuti: avere superato il 18 anno di eta'. 2. Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di eta' minima o massima". 5. Nell'articolo 7 i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3. Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione. 5. Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adottera' con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza". 6. All'articolo 8, comma 1, e' aggiunta la seguente frase: "Della rivalutazione annuale dei limiti di reddito e' data pubblicita' mediante comunicato alle associazioni rappresentative di categoria, ai patronati di assistenza sociale, alla stampa e ad altri mezzi di informazione locali". 7. All'articolo 12 e' aggiunto il seguente quarto comma: "4. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidita' e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento dell'invalidita' e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso". 8. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. Ricorso in relazione all'accertamento 1. Avverso il giudizio delle commissioni sanitarie di cui all'articolo 10 l'interessato puo' proporre ricorso in carta libera, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione, ad apposita commissione di appello, allegando un certificato di un medico specializzato nella disciplina attinente al proprio handicap. Tale commissione decide definitivamente. Tale commissione e' presieduta da un medico del servizio sanitario provinciale o da un medico specialista convenzionato con il servizio sanitario provinciale ed e' composta, oltre che dal presidente, da tre medici specialisti designati dall'assessore alla sanita' e scelti in una rosa di cinque medici specialisti nelle materie di medicina interna, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria e di ortopedia o materie affini, di cui tre designati dalle associazioni di categoria rispettivamente interessate, nominati dalla Giunta provinciale. Non e' ammessa la contemporanea appartenenza alla commissione di appello e alle commissioni di accertamento di cui al precedente articolo 10. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti previsti per i membri delle commissioni di prima istanza. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dall'assessore provinciale alla sanita'". 9. L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva 1. L'ufficio provinciale competente, ricevuta ai sensi dell'articolo 13 la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di residenza e attesti: 1) che e' in possesso della cittadinanza italiana; 2) che non fruisce di pensione di guerra o per servizio, ne' di rendite per infortuni sul lavoro, da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della stessa minorazione per la quale viene richiesta la prestazione economica; 3) quale sia l'ammontare dei singoli suoi redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, percepiti nell'anno solare precedente a quello in cui e' stata presentata la domanda. 2. Per la concessione delle sole prestazioni di cui ai punti 6), 8), 9), 10) e 11) dell'articolo 3, la dichiarazione di cui al comma precedente puo' essere sostituita da un certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza. 3. Qualora la richiesta di cui al comma 1 non abbia esito, l'ufficio sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sara' decisa negativamente per mancato inoltro della documentazione. E' fatta salva per l'interessato la facolta' di proporre in ogni momento successivo all'ufficio stesso nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda". 10. L'articolo 17 e' sostituito dal seguente: "Art. 17. Misure delle prestazioni 1. Le misure mensili delle varie prestazioni sono le seguenti: a) tutte le pensioni di cui ai punti da 1) a 5) dell'articolo 3, nonche' l'indennita' di accompagnamento di cui al punto 7) dello stesso articolo: dal 1 maggio 1989 lire 310.065, dal 1 novembre 1989 lire 315.335; b) assegno integrativo per ciechi civili assoluti: dal 1 maggio 1989 lire 102.900, dal 1 novembre 1989 lire 104.650; c) assegno integrativo per ciechi civili con residuo visivo: dal 1 maggio 1989 lire 73.520, dal 1 novembre 1989 lire 74.765; d) indennita' di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: per il 1989 lire 568.185; e) indennita' di accompagnamento per ciechi civili assoluti: per il 1989 lire 621.455; f) indennita' speciale per ciechi con residuo visivo: per il 1988 lire 50.000, per il 1989 lire 53.300; g) indennita' di comunicazione per sordomuti: per il 1988 lire 200.000, per il 1989 lire 213.200. 2. Qualora le misure delle corrispondenti prestazioni statali siano aumentate con legge dello Stato, si procedera' con deliberazione della Giunta provinciale all'adeguamento proporzionale dell'ammontare delle rispettive prestazioni di cui al presente articolo, con la stessa decorrenza". 11. L'articolo 20 e' sostituito dal seguente: "Art. 20. Tredicesima mensilita' - Perequazione automatica 1. E' corrisposta, di regola insieme al rateo bimestrale di novembre e dicembre di ciascun anno, una tredicesima mensilita' delle prestazioni, commisurata all'importo dell'ultima mensilita' erogata, proporzionalmente alle rate mensili maturate nell'anno solare. 2. Alle pensioni, di cui ai punti da 1) a 5) dell'articolo 3 della presente legge, si applica, a far tempo dal 1 maggio 1990, la perequazione automatica prevista per le corrispondenti prestazioni dalle norme dello Stato, con la misura e la decorrenza ivi prevista. La stessa perequazione si applica all'assegno integrativo per ciechi civili assoluti o con residuo di cui al punto 9) dell'articolo 3. 3. Gli importi delle indennita' di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e per ciechi civili assoluti, come pure dell'indennita' speciale per ciechi con residuo visivo e dell'indennita' di comunicazione per sordomuti, di cui ai punti 6), 8), 10) e 11) dell'articolo 3, saranno automaticamente adeguati con pari decorrenza a quelli erogati dallo Stato in sede nazionale per le corrispondenti prestazioni sulla base della normativa vigente". 12. L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: "Art. 21. Provvedimenti sulle prestazioni economiche - Organo competente 1. Il provvedimento con cui si fa luogo alla prestazione viene emesso dall'assessore competente per la materia, su conforme parere di una commissione di cui fanno parte: 1) il direttore o altro funzionario della ripartizione provinciale competente; 2) un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria interessata nei singoli casi; 3) un funzionario provinciale esperto nei problemi dell'assistenza sociale. 2. Per ciascun componente e per il segretario viene previsto un sostituto per i casi di impedimento o malattia. 3. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio provinciale competente per la materia di cui alla presente legge; questi comunica la decisione all'interessato e per conoscenza alla rispettiva associazione rappresentativa". 13. Il comma 1 dell'articolo 23 viene sostituito dal seguente: "1. La composizione delle commissioni sanitaria ed economica, previste rispettivamente agli articoli 10 e 21, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilita' di accesso per il gruppo linguistico ladino". 14. L'articolo 31 e' sostituito dal seguente: "Art. 31. Permanenza dei requisiti - Eventuale revoca 1. E' fatto obbligo al titolare delle prestazioni, o suo legale rappresentante, di comunicare tempestivamente all'ufficio provinciale competente ogni variazione intervenuta nei requisiti e presupposti che legittimano l'erogazione delle prestazioni stesse; l'amministrazione ha facolta' di procedere in ogni tempo all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti e presupposti medesimi. 2. In ogni caso in cui vengano meno i requisiti e presupposti si provvede alla revoca delle prestazioni con il procedimento di cui all'articolo 21; nelle more del procedimento, il direttore dell'ufficio sospende in via cautelare il pagamento non appena viene in possesso dell'atto di autodenuncia o di accertamento. 3. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese, fra quelli indicati all'articolo 28, che sia immediatamente successivo alla data della sospensione oppure, in assenza di sospensiva, del provvedimento di revoca, ed e' impugnabile ai sensi della presente legge. 4. In ogni tempo l'ufficio puo' fare richiesta che l'assistito produca la documentazione adatta a provare la permanenza del diritto alle prestazioni; in tali casi il direttore dell'ufficio ha facolta' di sospendere cautelativamente l'erogazione delle prestazioni. Nel caso in cui l'assistito non produca entro 40 giorni la documentazione richiesta, l'ufficio procede ad un sollecito nelle forme di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge e promuove la revoca a far tempo dalla sospensione. 5. Qualora, successivamente alla disposta sospensione dell'erogazione delle prestazioni economiche, venga accertata la permanenza del diritto alle stesse, al titolare vengono corrisposti gli arretrati spettanti". 15. Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente articolo 31/ bis: "Art. 31/ bis Ripetizione delle somme percepite senza titolo 1. Nei casi di revoca delle prestazioni per effetto di accertamento d'ufficio, come pure nei casi in cui le stesse siano state erogate sulla base di dichiarazioni non veritiere, il provvedimento stabilisce la ripetizione delle somme percepite dalla data in cui siano venuti meno i requisiti ed i presupposti generali o economici, gravate dagli interessi legali; negli altri casi non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte. 2. La ripetizione non ha luogo nel caso in cui il debitore disponga di un reddito mensile netto inferiore ad un importo pari al 200% della quota base di minimo vitale con riferimento alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, certificato dagli enti per l'assistenza di base. 3. La rateizzazione delle somme da restituire e' ammessa in ogni caso su richiesta dell'interessato e con semplice provvedimento del direttore d'ufficio fino ad un massimo di due anni". 16. Nell'articolo 36 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Qualora il richiedente o il titolare delle prestazioni previste dalla presente legge trasferisca la sua residenza in altra provincia, la Provincia autonoma di Bolzano trasmette agli uffici competenti la documentazione necessaria e dispone la revoca delle prestazioni a far tempo dal primo giorno del bimestre di pagamento successivo alla ricevuta comunicazione. 4. Coloro che, essendo richiedenti o titolari di prestazioni previste dalle leggi dello Stato, conseguano la residenza in un comune della provincia di Bolzano, hanno diritto, qualora spettino, alle corrispondenti prestazioni previste dalla presente legge a far tempo dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della residenza stessa. La commissione di cui al precedente articolo 21 promuove nei loro confronti i provvedimenti sulle prestazioni eventualmente spettanti, dietro presentazione della documentazione di legge e del certificato cumulativo di nascita, cittadinanza e residenza, dopo che il competente ufficio della Provincia autonoma abbia acquisito dalla prefettura di provenienza la necessaria documentazione".