(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione Trentino-Alto
Adige n. 48
                         del 7 novembre 1989)
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  testo  della  legge  provinciale  21  agosto  1978, n. 46,
modificata con le leggi provinciali 1› agosto 1980, n. 29, 30  giugno
1983,  n.   20,  7 agosto 1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono
apportate le seguenti modifiche:
   "1. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 3.
                             Prestazioni
 
   1. Le prestazioni economiche sono:
    1) la pensione per invalidi civili assoluti;
    2) la pensione per invalidi civili parziali;
    3) la pensione per ciechi civili assoluti;
    4) la pensione per ciechi civili con residuo visivo;
    5) la pensione per sordomuti;
    6) l'indennita' di accompagnamento per invalidi civili totalmente
inabili;
    7)  l'indennita'  di accompagnamento per invalidi civili parziali
minorenni (prestazione in vigore fino al 31 dicembre 1989);
    8) l'indennita' di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
    9)  l'assegno  integrativo  per  ciechi  civili  assoluti  e  con
residuo;
    10) l'indennita' speciale per ciechi con residuo visivo;
    11) l'indennita' di comunicazione per sordomuti.
   2.   Le   prestazioni   di  cui  al  presente  articolo  non  sono
reversibili.
   3.  La  prestazione  di  cui  al  punto  2)  del  comma  1  non e'
compatibile con le  pensioni  o  assegni  diretti  di  invalidita'  a
qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', vecchiaia  e  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,
dalle  gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima,
nonche' dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani,  i
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  dalla  gestione speciale
minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidita' a
qualsiasi  titolo  erogate  da altre casse o fondi di previdenza, ivi
compresi quelli dei liberi professionisti.
   4.  Le  prestazioni  di  cui ai punti 6) e 8) del comma 1 non sono
compatibili  tra  loro;  qualora  il  richiedente  abbia  titolo,  in
relazione  a  diverse  minorazioni,  ad  ambedue le indennita', viene
erogata quella piu' favorevole".
   2. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 4.
                          Requisiti generali
 
   1.  Per  l'accesso alle prestazioni e' necessario avere i seguenti
requisiti generali:
    1) essere cittadini italiani;
    2) risiedere in un comune della provincia di Bolzano;
    3)  non  fruire di pensioni di guerra o di pensioni per servizio,
ne' di rendite per infortunio sul lavoro da parte di  amministrazioni
pubbliche  a titolo della stessa minorazione per la quale si richiede
la prestazione.
   2.  Ai  fini  della  concessione dei benefici di cui alla presente
legge i cittadini di uno stato membro della  Comunita'  Europea  sono
parificati  ai  cittadini  italiani, purche' residenti sul territorio
provinciale e in quanto esercitino o  abbiano  esercitato  in  Italia
attivita'  lavorativa  subordinata  o  siano  familiari di lavoratore
subordinato comunitario. Questa condizione  deve  essere  documentata
con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15".
   3. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 5.
     Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni
 
   1.  I  richiedenti  devono,  inoltre,  avere  le  minorazioni  qui
precisate in relazione alle singole prestazioni:
    1) pensione per invalidi civili assoluti:
      a)   minorazioni  congenite  o  acquisite,  anche  a  carattere
progressivo, o;
      b)   irregolarita'   psichiche   derivanti  da  oligofrenie  di
carattere organico o dismetabolico, o;
      c)  insufficienze  mentali  derivanti  da  difetti sensoriali o
funzionali, quando  abbiano  determinato  una  perdita  permanente  e
assoluta della capacita' lavorativa;
    2)  pensione  per invalidi civili parziali: minorazioni descritte
al  precedente  punto  1)  che  abbiano  determinato  una   riduzione
permanente della capacita' lavorativa non inferiore al 74%;
    3)  pensione per ciechi civili assoluti: cecita' assoluta, intesa
come mancanza totale della vista o mera percezione dell'ombra e della
luce;
    4)  pensione per ciechi civili con residuo visivo: possesso di un
residuo visivo che, in entrambi gli occhi, non sia superiore  a  1/20
con eventuale correzione;
    5)  pensione  per  sordomuti:  sordita',  congenita  o  acquisita
durante l'eta' evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento
del   linguaggio  parlato  e  non  abbia  una  natura  esclusivamente
psichica;
    6)  indennita'  di accompagnamento per invalidi civili totalmente
inabili: minorazioni descritte al punto 1) del  presente  comma,  che
abbiano  determinato  l'impossibilita'  di  deambulare  senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilita' di  compiere
gli  atti  quotidiani  della  vita,  per  cui derivi la necessita' di
un'assistenza continua;
    7)  indennita'  di  accompagnamento  per invalidi civili parziali
minorenni: minorazioni descritte al  punto  1)  del  presente  comma,
quando  abbiano  determinato  difficolta'  persistenti  a  svolgere i
compiti  e  le  funzioni  proprie  dell'eta'  minore   e   comportino
l'impossibilita' di deambulazione autonoma;
    8)  indennita'  di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le
condizioni descritte al punto 3) del presente comma;
    9) assegno integrativo per ciechi civili: le condizioni descritte
ai punti 3) o 4) del presente comma;
    10)  indennita'  speciale  per  ciechi  con  residuo  visivo:  le
condizioni descritte al punto 4) del presente comma;
    11)  indennita'  di  comunicazione  per  sordomuti: le condizioni
descritte al punto 5) del presente comma.
   2.   Ai   soli   fini   dell'assistenza  socio-sanitaria  e  della
concessione  dell'indennita'  di   accompagnamento   si   considerano
mutilati  e  invalidi i soggetti ultra sessantacinquenni, che abbiano
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e  le  funzioni  proprie
della loro eta'".
   4. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 6.
      Requisiti di eta' in riferimento alle singole prestazioni
 
   1.  I  richiedenti  devono  avere i seguenti requisiti di eta' per
l'accesso alle varie prestazioni:
    1) per la pensione per invalidi civili assoluti e per la pensione
per invalidi civili parziali: avere compiuto il 18› anno  di  eta'  e
non avere superato il 65›;
    2)  per  l'indennita'  di  accompagnamento  per  invalidi  civili
parziali minorenni: non avere compiuto il 18› anno di eta';
    3)  per  la pensione per ciechi civili assoluti e per la pensione
per sordomuti: avere superato il 18› anno di eta'.
   2.  Per  tutte  le  altre  prestazioni  economiche  previste dalla
presente legge non sono stabiliti limiti di eta' minima o massima".
   5. Nell'articolo 7 i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
   "3.  Per  tutte  le  altre  prestazioni  economiche previste dalla
presente legge non sono stabiliti limiti  di  reddito,  essendo  esse
disposte al solo titolo della minorazione.
   5.   Qualora   lo   Stato,  nell'ambito  del  proprio  ordinamento
assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per
le  prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge,
la Giunta provinciale adottera' con propria deliberazione i requisiti
stessi  ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge,  con  la
medesima decorrenza".
   6.  All'articolo 8, comma 1, e' aggiunta la seguente frase: "Della
rivalutazione annuale dei  limiti  di  reddito  e'  data  pubblicita'
mediante  comunicato  alle associazioni rappresentative di categoria,
ai patronati di assistenza sociale, alla stampa e ad altri  mezzi  di
informazione locali".
   7. All'articolo 12 e' aggiunto il seguente quarto comma:
   "4.    Le    domande    per   la   valutazione   dell'aggravamento
dell'invalidita' e delle condizioni visive sono prese in esame  dalle
competenti  commissioni  a  condizione  che  siano  corredate  da una
documentazione sanitaria che comprovi  le  modificazioni  del  quadro
clinico  preesistente.  Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico
avverso  il  giudizio  della  commissione  preposta  all'accertamento
dell'invalidita'   e   delle   condizioni   visive,   le  domande  di
aggravamento sono prese in esame soltanto  dopo  la  definizione  del
ricorso stesso".
   8. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 14.
                Ricorso in relazione all'accertamento
 
   1.   Avverso  il  giudizio  delle  commissioni  sanitarie  di  cui
all'articolo 10 l'interessato puo' proporre ricorso in carta  libera,
entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione, ad apposita commissione
di appello, allegando un certificato di un medico specializzato nella
disciplina  attinente  al  proprio  handicap. Tale commissione decide
definitivamente. Tale commissione e'  presieduta  da  un  medico  del
servizio   sanitario   provinciale   o   da   un  medico  specialista
convenzionato con il servizio sanitario provinciale ed  e'  composta,
oltre  che  dal  presidente,  da  tre  medici  specialisti  designati
dall'assessore alla sanita' e scelti in una  rosa  di  cinque  medici
specialisti  nelle  materie  di  medicina  interna, di neurologia, di
oculistica, di otorinolaringoiatria e di ortopedia o materie  affini,
di  cui tre designati dalle associazioni di categoria rispettivamente
interessate, nominati dalla Giunta provinciale.  Non  e'  ammessa  la
contemporanea   appartenenza  alla  commissione  di  appello  e  alle
commissioni di accertamento di cui  al  precedente  articolo  10.  Ai
membri  della  commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, gli
emolumenti previsti per i membri delle commissioni di prima  istanza.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato
dall'assessore provinciale alla sanita'".
   9. L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 15.
               Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva
 
   1.   L'ufficio   provinciale   competente,   ricevuta   ai   sensi
dell'articolo 13 la  comunicazione  di  accertamento  positivo  della
minorazione,  richiede  all'interessato una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
in  cui  egli  precisi  la data di nascita e il comune di residenza e
attesti:
    1) che e' in possesso della cittadinanza italiana;
    2)  che  non fruisce di pensione di guerra o per servizio, ne' di
rendite  per  infortuni  sul  lavoro,  da  parte  di  amministrazioni
pubbliche  al  titolo  della  stessa  minorazione  per la quale viene
richiesta la prestazione economica;
    3)  quale sia l'ammontare dei singoli suoi redditi assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  percepiti  nell'anno
solare precedente a quello in cui e' stata presentata la domanda.
   2.  Per  la concessione delle sole prestazioni di cui ai punti 6),
8), 9), 10) e 11) dell'articolo 3, la dichiarazione di cui  al  comma
precedente  puo'  essere  sostituita  da un certificato cumulativo di
nascita, residenza e cittadinanza.
   3.  Qualora  la  richiesta  di  cui  al  comma  1 non abbia esito,
l'ufficio sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno.  Trascorso  senza  una  risposta il termine di 60 giorni, la
domanda  sara'  decisa  negativamente  per  mancato   inoltro   della
documentazione.  E'  fatta  salva  per  l'interessato  la facolta' di
proporre in ogni momento successivo all'ufficio stesso nuova domanda,
corredata  dalla  documentazione richiesta; la prestazione decorre in
tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda".
   10. L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 17.
                       Misure delle prestazioni
 
   1. Le misure mensili delle varie prestazioni sono le seguenti:
     a) tutte le pensioni di cui ai punti da 1) a 5) dell'articolo 3,
nonche' l'indennita' di accompagnamento di  cui  al  punto  7)  dello
stesso  articolo:  dal  1›  maggio 1989 lire 310.065, dal 1› novembre
1989 lire 315.335;
     b) assegno integrativo per ciechi civili assoluti: dal 1› maggio
1989 lire 102.900, dal 1› novembre 1989 lire 104.650;
     c) assegno integrativo per ciechi civili con residuo visivo: dal
1› maggio 1989 lire 73.520, dal 1› novembre 1989 lire 74.765;
     d)  indennita' di accompagnamento per invalidi civili totalmente
inabili: per il 1989 lire 568.185;
     e) indennita' di accompagnamento per ciechi civili assoluti: per
il 1989 lire 621.455;
     f)  indennita'  speciale  per  ciechi con residuo visivo: per il
1988 lire 50.000, per il 1989 lire 53.300;
     g)  indennita'  di comunicazione per sordomuti: per il 1988 lire
200.000, per il 1989 lire 213.200.
   2.  Qualora  le  misure  delle  corrispondenti prestazioni statali
siano  aumentate  con  legge   dello   Stato,   si   procedera'   con
deliberazione  della Giunta provinciale all'adeguamento proporzionale
dell'ammontare  delle  rispettive  prestazioni  di  cui  al  presente
articolo, con la stessa decorrenza".
   11. L'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 20.
           Tredicesima mensilita' - Perequazione automatica
 
   1.  E'  corrisposta,  di  regola  insieme  al  rateo bimestrale di
novembre e dicembre di ciascun anno, una tredicesima mensilita' delle
prestazioni,  commisurata all'importo dell'ultima mensilita' erogata,
proporzionalmente alle rate mensili maturate nell'anno solare.
   2. Alle pensioni, di cui ai punti da 1) a 5) dell'articolo 3 della
presente legge, si applica, a  far  tempo  dal  1›  maggio  1990,  la
perequazione  automatica  prevista  per le corrispondenti prestazioni
dalle norme dello Stato, con la misura e la decorrenza ivi  prevista.
La  stessa perequazione si applica all'assegno integrativo per ciechi
civili assoluti o con residuo di cui al punto 9) dell'articolo 3.
   3.  Gli  importi  delle indennita' di accompagnamento per invalidi
civili totalmente inabili e per ciechi  civili  assoluti,  come  pure
dell'indennita'   speciale   per   ciechi   con   residuo   visivo  e
dell'indennita' di comunicazione per sordomuti, di cui ai  punti  6),
8),  10)  e 11) dell'articolo 3, saranno automaticamente adeguati con
pari decorrenza a quelli erogati dallo Stato in sede nazionale per le
corrispondenti prestazioni sulla base della normativa vigente".
   12. L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 21.
    Provvedimenti sulle prestazioni economiche - Organo competente
 
   1.  Il  provvedimento  con  cui si fa luogo alla prestazione viene
emesso dall'assessore competente per la materia, su  conforme  parere
di una commissione di cui fanno parte:
    1)   il   direttore   o   altro  funzionario  della  ripartizione
provinciale competente;
    2)  un  membro  designato  dall'associazione  rappresentativa  di
categoria interessata nei singoli casi;
    3)    un    funzionario    provinciale   esperto   nei   problemi
dell'assistenza sociale.
   2.  Per  ciascun  componente e per il segretario viene previsto un
sostituto per i casi di impedimento o malattia.
   3.  Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio
provinciale competente per la materia di  cui  alla  presente  legge;
questi  comunica  la  decisione all'interessato e per conoscenza alla
rispettiva associazione rappresentativa".
   13. Il comma 1 dell'articolo 23 viene sostituito dal seguente:
   "1.  La  composizione  delle  commissioni  sanitaria ed economica,
previste rispettivamente agli articoli 10 e 21, deve  adeguarsi  alla
consistenza  dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento
generale della popolazione, fatta salva la  possibilita'  di  accesso
per il gruppo linguistico ladino".
   14. L'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 31.
             Permanenza dei requisiti - Eventuale revoca
 
   1.  E'  fatto  obbligo al titolare delle prestazioni, o suo legale
rappresentante, di comunicare tempestivamente all'ufficio provinciale
competente  ogni  variazione  intervenuta nei requisiti e presupposti
che    legittimano    l'erogazione    delle    prestazioni    stesse;
l'amministrazione   ha   facolta'   di   procedere   in   ogni  tempo
all'accertamento  d'ufficio  della   permanenza   dei   requisiti   e
presupposti medesimi.
   2.  In  ogni caso in cui vengano meno i requisiti e presupposti si
provvede alla revoca delle prestazioni con  il  procedimento  di  cui
all'articolo   21;   nelle   more   del  procedimento,  il  direttore
dell'ufficio sospende in via cautelare il pagamento non appena  viene
in possesso dell'atto di autodenuncia o di accertamento.
   3.  La  revoca  ha  effetto  dal primo giorno del mese, fra quelli
indicati all'articolo 28, che sia immediatamente successivo alla data
della sospensione oppure, in assenza di sospensiva, del provvedimento
di revoca, ed e' impugnabile ai sensi della presente legge.
   4.  In  ogni  tempo  l'ufficio puo' fare richiesta che l'assistito
produca la documentazione adatta a provare la permanenza del  diritto
alle  prestazioni; in tali casi il direttore dell'ufficio ha facolta'
di sospendere cautelativamente l'erogazione  delle  prestazioni.  Nel
caso in cui l'assistito non produca entro 40 giorni la documentazione
richiesta, l'ufficio procede ad  un  sollecito  nelle  forme  di  cui
all'articolo 15, comma 3, della presente legge e promuove la revoca a
far tempo dalla sospensione.
   5.    Qualora,    successivamente    alla   disposta   sospensione
dell'erogazione delle  prestazioni  economiche,  venga  accertata  la
permanenza  del  diritto alle stesse, al titolare vengono corrisposti
gli arretrati spettanti".
   15. Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente articolo 31/ bis:
 
                            "Art. 31/ bis
            Ripetizione delle somme percepite senza titolo
 
   1.   Nei   casi   di  revoca  delle  prestazioni  per  effetto  di
accertamento d'ufficio, come pure nei casi in  cui  le  stesse  siano
state   erogate   sulla  base  di  dichiarazioni  non  veritiere,  il
provvedimento stabilisce la ripetizione delle somme  percepite  dalla
data in cui siano venuti meno i requisiti ed i presupposti generali o
economici, gravate dagli interessi legali; negli altri casi non si fa
luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte.
   2.  La  ripetizione  non  ha  luogo  nel  caso  in cui il debitore
disponga di un reddito mensile netto inferiore ad un importo pari  al
200%  della  quota  base  di minimo vitale con riferimento alla legge
provinciale 26 ottobre  1973,  n.  69,  certificato  dagli  enti  per
l'assistenza di base.
   3.  La  rateizzazione delle somme da restituire e' ammessa in ogni
caso su richiesta dell'interessato e con semplice  provvedimento  del
direttore d'ufficio fino ad un massimo di due anni".
   16. Nell'articolo 36 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
   "3.  Qualora  il  richiedente  o  il  titolare  delle  prestazioni
previste dalla presente legge trasferisca la sua residenza  in  altra
provincia,  la  Provincia  autonoma  di Bolzano trasmette agli uffici
competenti la documentazione necessaria e  dispone  la  revoca  delle
prestazioni  a  far  tempo dal primo giorno del bimestre di pagamento
successivo alla ricevuta comunicazione.
   4.  Coloro  che,  essendo  richiedenti  o  titolari di prestazioni
previste dalle leggi dello  Stato,  conseguano  la  residenza  in  un
comune  della  provincia di Bolzano, hanno diritto, qualora spettino,
alle corrispondenti prestazioni previste dalla presente legge  a  far
tempo  dal  primo  giorno  del mese successivo al conseguimento della
residenza stessa. La commissione di cui  al  precedente  articolo  21
promuove   nei  loro  confronti  i  provvedimenti  sulle  prestazioni
eventualmente spettanti, dietro presentazione della documentazione di
legge  e  del  certificato  cumulativo  di  nascita,  cittadinanza  e
residenza, dopo che il competente ufficio  della  Provincia  autonoma
abbia   acquisito  dalla  prefettura  di  provenienza  la  necessaria
documentazione".