la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  importi  vigenti delle tasse sulle concessioni regionali,
delle soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa  allegata
alla  legge  regionale  29  dicembre  1980,  n. 60, e successivamente
modificati e integrati con le leggi regionali: 24  ottobre  1983,  n.
38;  23  novembre  1984,  n. 51; 25 novembre 1985, n. 26; 21 dicembre
1987, n. 44 e 16 dicembre 1988, n. 51 sono aumentati del 20%.
   2.  Si applicano, altresi', l'arrotondamento alle cinquecento lire
superiori ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge  regionale  24
ottobre 1983, n. 83.