la seguente legge: Art. 1. 1. Gli importi vigenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, e successivamente modificati e integrati con le leggi regionali: 24 ottobre 1983, n. 38; 23 novembre 1984, n. 51; 25 novembre 1985, n. 26; 21 dicembre 1987, n. 44 e 16 dicembre 1988, n. 51 sono aumentati del 20%. 2. Si applicano, altresi', l'arrotondamento alle cinquecento lire superiori ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 24 ottobre 1983, n. 83.