la seguente legge: Art. 1. Integrazione all'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28 1. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1981 e' aggiunta la seguente lettera: " e) favorire il soddisfacimento di regole comuni di produzione in particolare per quanto diguarda la qualita' dei prodotti e/o l'utilizzazione di pratiche biologiche".