la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Integrazione all'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28
   1. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1981
e' aggiunta la seguente lettera:
   " e) favorire il soddisfacimento di regole comuni di produzione in
particolare  per  quanto  diguarda  la  qualita'  dei  prodotti   e/o
l'utilizzazione di pratiche biologiche".