IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai comuni sovvenzioni nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati anche non compresi nelle prestazioni urbanistiche. 2. Il finanziamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale, che individua anche eventauli piani di interesse regionale o sovraccomunale, sentita la competente Commissione consiliare.