IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Per  agevolare  la  formazione  degli  strumenti  urbanistici
generali ed  attuativi,  e  loro  varianti,  non  sorretta  da  leggi
regionali  di  settore,  l'amministrazione regionale e' autorizzata a
concedere ai comuni sovvenzioni nella misura massima del  100%  della
spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla
redazione  degli  elaborati  anche  non  compresi  nelle  prestazioni
urbanistiche.
   2.  Il finanziamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1
avviene sulla base di  criteri  generali  fissati  annualmente  dalla
Giunta  regionale,  che  individua anche eventauli piani di interesse
regionale  o  sovraccomunale,  sentita  la   competente   Commissione
consiliare.