IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, cosi' come modificato con l'art. 73 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 e con l'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57, viene sostituito dal seguente: "Art. 4. Bilancio annuale di previsione 1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa. 2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica: a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare presunto delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da iscrivere, in quanto trasferite, in aumento delle spese che si prevede di impegnare di cui alla successiva lettera c); c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in contro residui. 3. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera c) del comma 2 e' iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. 4. Tra le entrate di cui alla lettera d) del comma 2 e' iscritto altresi' l'ammontare presunto delle giacenze di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 5. Le previsioni di spesa di cui alle lettere c) e d) del comma 2 costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento".