IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le indennita' di carica previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63, sono determinate nei seguenti nuovi importi annuali: L. 10.000.000 per il Commissariato; L. 8.000.000 per il Commissario aggiunto; L. 7.000.000 per l'Assessore.