IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le  indennita'  di carica previste dall'articolo 1 della legge
regionale 29 ottobre 1988, n. 63, sono determinate nei seguenti nuovi
importi annuali: L. 10.000.000 per il Commissariato; L. 8.000.000 per
il Commissario aggiunto; L. 7.000.000 per l'Assessore.