IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Interventi concernenti beni e localita' di cui all'art. 1
                  della legge 8 agosto 1985, n. 431
 
   1. Per gli interventi che interessino i beni e le localita' di cui
all'art.  1  della  legge  regionale  28  ottobre  1986,  n.  42,  le
concessioni  e  le autorizzazioni edilizie rilasciate in applicazione
degli strumenti urbanistici generali  adeguati  alle  previsioni  del
Piano  urbanistico  regionale  sostituiscono le autorizzazioni di cui
all'art. 7 della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sempre  che  siano
stati  approvati  gli  strumenti  urbanistici attuativi eventualmente
previsti per i beni e le localita' oggetto dell'intervento.
   2.  Agli  interventi  concernenti  i beni e le localita' di cui al
comma 1,  soggetti  a  concessione  od  autorizzazione  edilizia,  da
realizzarsi  nei  comuni  i  cui strumenti urbanistici generali siano
adeguati alle previsioni  del  P.U.R.,  in  assenza  degli  strumenti
urbanistici   attuativi  eventualmente  previsti  per  i  beni  e  le
localita' oggetto dell'intervento, si applica l'art. 2.
   3.  Salvo  quanto  previsto al successivo comma 4, agli interventi
non soggetti a concessione od autorizzazione edilizia che interessino
i beni e le localita' di cui al precedente comma 1, si applica l'art.
3 della presente legge.
   4.  Gli  interventi  su  beni  e  localita'  di  cui al comma 1 da
realizzare nei comuni di cui all'art.  3  della  legge  regionale  28
ottobre 1986, n. 42, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art.
7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, da rilasciare con le modalita'
di cui al successivo art. 2.