IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interventi concernenti beni e localita' di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 1. Per gli interventi che interessino i beni e le localita' di cui all'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42, le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in applicazione degli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni del Piano urbanistico regionale sostituiscono le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sempre che siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi eventualmente previsti per i beni e le localita' oggetto dell'intervento. 2. Agli interventi concernenti i beni e le localita' di cui al comma 1, soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, da realizzarsi nei comuni i cui strumenti urbanistici generali siano adeguati alle previsioni del P.U.R., in assenza degli strumenti urbanistici attuativi eventualmente previsti per i beni e le localita' oggetto dell'intervento, si applica l'art. 2. 3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, agli interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizia che interessino i beni e le localita' di cui al precedente comma 1, si applica l'art. 3 della presente legge. 4. Gli interventi su beni e localita' di cui al comma 1 da realizzare nei comuni di cui all'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, da rilasciare con le modalita' di cui al successivo art. 2.