IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                             O r a r i o
 
   1.  Gli  orari  di apertura e di chiusura dei negozi e degli altri
esercizi di vendita  al  dettaglio  sono  determinati,  per  ciascuna
circoscrizione  comunale,  con  ordinanza  motivata,  dal sindaco del
comune, tenuto conto  delle  esigenze  dei  consumatori,  sentita  la
Commissione  comunale  per  la  disciplina  del  commercio  fisso  ed
ambulante   e   le   organizzazioni   sindacali   provinciali    piu'
rappresentative dei commercianti e dei lavoratori, ed avendo riguardo
alle caratteristiche ed allo sviluppo della rete di vendita.
   2.  La  determinazione  degli  orari  deve uniformarsi ai seguenti
criteri:
    a)   deve   essere  assicurata  la  chiusura  totale  nei  giorni
domenicali e  festivi.  Nelle  festivita'  infrasettimanali  solo  le
rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura
antimeridiana, limitatamente a questo genere;
     b)  l'orario  complessivo settimanale di apertura e' determinato
fra un minimo di 30 ed un massimo  di  44  ore.  E'  fatta  salva  la
facolta'  dei  commercianti  di  chiudere l'esercizio anche in deroga
alla durata minima dell'orario  settimanale  per  fatti  aziendali  o
personali,  quali  l'effettuazione  di  inventario, le ferie annuali,
malattia, lutto;
    c)  nell'ambito  di  una  fascia oraria giornaliera stabilita dai
sindaci tra le ore 7 e le ore 12, ciascun  operatore  commerciale  ha
facolta' di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura nel
rispetto dell'orario complessivo settimanale;
    d)  la chiusura infrasettimanale obbligatoria e' di una giornata,
o di due mezze giornate,  per  il  settore  dell'alimentazione.  Tale
chiusura  e'  facoltativa  quando  ricorra  nella settimana un giorno
festivo oltre la domenica. La chiusura infrasettimanale  obbligatoria
e' stabilita come segue:
     1)  per  il  settore  dei  generi vari (non alimentari) l'intera
giornata di lunedi';
     2)  per  il settore dei generi alimentari: il lunedi' pomeriggio
ed il mercoledi' pomeriggio;
     3)  per  il  settore  dei  beni  strumentali,  quali ferramenta,
metalli, macchine utensili, articoli tecnici, motori e materiali  per
impianti  e  lavorazioni,  materiali  per  l'edilizia  e per impianti
igienici,  idraulici  e  da  riscaldamento,  pezzi  di  ricambio  per
auto-moto-cicli,  materiale  elettrico,  pitture,  colori  e carte da
parati: l'intera giornata del lunedi' o l'intera giornata del sabato.
Nelle  localita'  in  cui  la  giornata  di  mercato  coincida con la
giornata di chiusura infrasettimanale dei negozi dello stesso settore
merceologico  e  non  possa  essere  spostata, il sindaco, sentita la
Commissione  comunale  per  la  disciplina  del  commercio  fisso  ed
ambulante    e   le   organizzazioni   sindacali   provinciali   piu'
rappresentative dei commercianti  e  dei  lavoratori,  stabilisce  la
chiusura   infrasettimanale   in   un'altra   giornata.  Qualora  una
festivita' infrasettimanale cada nella giornata di sabato,  i  negozi
che  effettuano  la  chiusura  infrasettimanale  totale o parziale il
lunedi', possono rimanere aperti il lunedi' immediatamente successivo
alle due giornate festive consecutive, anziche' quello precedente;
    e)  nel  caso  di piu' festivita' consecutive, i sindaci hanno la
facolta'  di  determinare,  limitatamente  ai  negozi   del   settore
dell'alimentazione,  l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o
nei  giorni  festivi  piu'  idonei  a  garantire   il   servizio   di
rifornimento al pubblico;
    f)  per le categorie merceologiche del settore dell'alimentazione
i sindaci possono autorizzare secondo gli usi locali un orario misto,
continuato in alcuni giorni e spezzato nelle giornate prefestive, nel
rispetto dell'orario complessivo settimanale;
    g)  i commercianti dovranno comunicare preventivamente ai sindaci
l'orario prescelto, che diverra' esecutivo  solo  sette  giorni  dopo
tale   comunicazione,   salvo   eventuali   contestazioni   da  parte
dell'Amministrazione comunale.
   3.  In  ogni  negozio  deve  essere esposto un cartello - visibile
dall'esterno  -  con  l'indicazione  dell'orario  adottato  e   della
giornata di chiusura infrasettimanale.