IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O r a r i o 1. Gli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio sono determinati, per ciascuna circoscrizione comunale, con ordinanza motivata, dal sindaco del comune, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, sentita la Commissione comunale per la disciplina del commercio fisso ed ambulante e le organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative dei commercianti e dei lavoratori, ed avendo riguardo alle caratteristiche ed allo sviluppo della rete di vendita. 2. La determinazione degli orari deve uniformarsi ai seguenti criteri: a) deve essere assicurata la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festivita' infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana, limitatamente a questo genere; b) l'orario complessivo settimanale di apertura e' determinato fra un minimo di 30 ed un massimo di 44 ore. E' fatta salva la facolta' dei commercianti di chiudere l'esercizio anche in deroga alla durata minima dell'orario settimanale per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto; c) nell'ambito di una fascia oraria giornaliera stabilita dai sindaci tra le ore 7 e le ore 12, ciascun operatore commerciale ha facolta' di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura nel rispetto dell'orario complessivo settimanale; d) la chiusura infrasettimanale obbligatoria e' di una giornata, o di due mezze giornate, per il settore dell'alimentazione. Tale chiusura e' facoltativa quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica. La chiusura infrasettimanale obbligatoria e' stabilita come segue: 1) per il settore dei generi vari (non alimentari) l'intera giornata di lunedi'; 2) per il settore dei generi alimentari: il lunedi' pomeriggio ed il mercoledi' pomeriggio; 3) per il settore dei beni strumentali, quali ferramenta, metalli, macchine utensili, articoli tecnici, motori e materiali per impianti e lavorazioni, materiali per l'edilizia e per impianti igienici, idraulici e da riscaldamento, pezzi di ricambio per auto-moto-cicli, materiale elettrico, pitture, colori e carte da parati: l'intera giornata del lunedi' o l'intera giornata del sabato. Nelle localita' in cui la giornata di mercato coincida con la giornata di chiusura infrasettimanale dei negozi dello stesso settore merceologico e non possa essere spostata, il sindaco, sentita la Commissione comunale per la disciplina del commercio fisso ed ambulante e le organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative dei commercianti e dei lavoratori, stabilisce la chiusura infrasettimanale in un'altra giornata. Qualora una festivita' infrasettimanale cada nella giornata di sabato, i negozi che effettuano la chiusura infrasettimanale totale o parziale il lunedi', possono rimanere aperti il lunedi' immediatamente successivo alle due giornate festive consecutive, anziche' quello precedente; e) nel caso di piu' festivita' consecutive, i sindaci hanno la facolta' di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi piu' idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico; f) per le categorie merceologiche del settore dell'alimentazione i sindaci possono autorizzare secondo gli usi locali un orario misto, continuato in alcuni giorni e spezzato nelle giornate prefestive, nel rispetto dell'orario complessivo settimanale; g) i commercianti dovranno comunicare preventivamente ai sindaci l'orario prescelto, che diverra' esecutivo solo sette giorni dopo tale comunicazione, salvo eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione comunale. 3. In ogni negozio deve essere esposto un cartello - visibile dall'esterno - con l'indicazione dell'orario adottato e della giornata di chiusura infrasettimanale.