la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione in occasione dei campionati mondiali di calcio del
1990, in  relazione  alla  rilevanza  dell'avvenimento  nonche'  alla
necessita'  di  garantire  il  regolare  svolgimento anche attraverso
procedure di urgenza,  interviene  con  propri  stanziamenti  per  la
realizzazione  nel  comune  di Roma e nel suo "interland" di progetti
finalizzati al miglioramento dell'organizzazione  e  delle  attivita'
connesse   allo  svolgimento  dei  campionati  stessi,  nonche'  alla
realizzazione di  strutture  di  interesse  turistico,  culturale  ed
ecologico.
   2.  I  progetti  di  cui al comma precedente debbono rispondere ai
seguenti requisiti:
     a) realizzabilita' entro il mese di maggio 1990;
     b)    congruita'    dell'investimento   rispetto   all'obiettivo
prefissato;
     c)  compatibilita'  con  gli  interessi  paesistici, ambientali,
culturali e territoriali.
   3.  I  progetti  e  le  opere  indicate  nella presente legge sono
dichiarati di preminente interesse regionale, di publica  utilita'  e
di somma indifferibilita' ed urgenza.