la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990, in relazione alla rilevanza dell'avvenimento nonche' alla necessita' di garantire il regolare svolgimento anche attraverso procedure di urgenza, interviene con propri stanziamenti per la realizzazione nel comune di Roma e nel suo "interland" di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione e delle attivita' connesse allo svolgimento dei campionati stessi, nonche' alla realizzazione di strutture di interesse turistico, culturale ed ecologico. 2. I progetti di cui al comma precedente debbono rispondere ai seguenti requisiti: a) realizzabilita' entro il mese di maggio 1990; b) congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo prefissato; c) compatibilita' con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali. 3. I progetti e le opere indicate nella presente legge sono dichiarati di preminente interesse regionale, di publica utilita' e di somma indifferibilita' ed urgenza.