IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione 1. La Regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, detta norme per la dotazione alle unita' sanitarie locali di strutture idonee al trasporto infermi e feriti in quantita' sufficiente al fabbisogno della popolazione servita. 2. In connessione agli obiettivi della presente legge, le unita' sanitarie locali sono tenute a fornire ogni informazione utile anche avvalendosi delle pubblicazioni allegate agli elenchi telefonici della SIP (societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni), dette "pagine gialle", e dei servizi di informazione istituiti dalla SIP, sulla modalita' di accesso ai servizi pubblici di trasporto infermi e feriti e sulle condizioni di erogazione di tale servizio. In particolare le unita' sanitarie locali devono dare pubblicita', singolarmente od in unione, attraverso i mezzi di informazione a larga diffusione in carta stampata, di un recapito telefonico presso il quale sia possibile assumere, in qualsiasi momento, le necessarie informazioni. 3. Il pagamento delle attivita' di trasporto infermi alle imprese private, autorizzate ai sensi della presente legge, viene effettuato dall'unita' sanitaria locale competente per territorio direttamente al soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure sotto forma di rimborso all'utente, previa presentazione di idonea documentazione sempre nel caso di accertata indisponibilita' degli strumenti di trasporto pubblico o di comprovata urgenza. L'autorizzazione viene concessa, previa attribuzione della delega da parte del comitato di gestione, dal funzionamento all'uopo delegato che e', in ogni caso, responsabile dell'ordinato svolgimento del servizio. 4. L'entita' del pagamento o del rimborso a carico dell'unita' sanitaria locale e' fissato nella misura del 75 per cento delle spese calcolate secondo le tariffe di cui al successivo art. 4. 5. L'autorizzazione all'esercizio da parte di enti ed organizzazioni private od associazioni di volontariato delle attivita' di trasporto di infermi e feriti e' concessa dal Presidente della Giunta regionale, che all'uopo puo' delegare l'assessore regionale alla sanita', igiene ed ambiente, previo accertamento dei requisiti tecnici effettuato dai competenti servizi dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate le rispettive sedi. 6. La disciplina di cui alla presente legge non si applica ai servizi di autoambulanze gestiti dalla C.R.I. croce rossa italiana) e da enti e corpi dello Stato, quali forze armate, vigili del fuoco nonche' a quelli di autoambulanze immatricolate ed operanti in altre Regioni in transito temporaneo nella Regione Lazio. 7. Nel rispetto della programmazione sanitaria regionale, un apposito ufficio individuato all'interno del competente servizio dell'unita' sanitaria locale cura il collegamento funzionale tra i servizi pubblici operanti nel settore del pronto intervento e gli enti, organizzazioni ed associazioni di volontariato e private che esercitano l'attivita' di trasporto di infermi e feriti.