IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            Autorizzazione
 
   1.  La  Regione,  nell'ambito del piano sanitario regionale, detta
norme per la dotazione alle  unita'  sanitarie  locali  di  strutture
idonee  al  trasporto  infermi  e  feriti in quantita' sufficiente al
fabbisogno della popolazione servita.
   2.  In  connessione agli obiettivi della presente legge, le unita'
sanitarie locali sono tenute a fornire ogni informazione utile  anche
avvalendosi  delle  pubblicazioni  allegate  agli  elenchi telefonici
della    SIP    (societa'    italiana    per    l'esercizio     delle
telecomunicazioni),   dette   "pagine   gialle",  e  dei  servizi  di
informazione istituiti dalla  SIP,  sulla  modalita'  di  accesso  ai
servizi  pubblici di trasporto infermi e feriti e sulle condizioni di
erogazione di tale  servizio.  In  particolare  le  unita'  sanitarie
locali   devono   dare   pubblicita',  singolarmente  od  in  unione,
attraverso i mezzi  di  informazione  a  larga  diffusione  in  carta
stampata,  di  un  recapito  telefonico presso il quale sia possibile
assumere, in qualsiasi momento, le necessarie informazioni.
   3.  Il pagamento delle attivita' di trasporto infermi alle imprese
private, autorizzate ai sensi della presente legge, viene  effettuato
dall'unita'  sanitaria  locale competente per territorio direttamente
al soggetto  titolare  dell'autorizzazione,  oppure  sotto  forma  di
rimborso  all'utente,  previa  presentazione di idonea documentazione
sempre nel caso di  accertata  indisponibilita'  degli  strumenti  di
trasporto  pubblico  o  di comprovata urgenza. L'autorizzazione viene
concessa, previa attribuzione della delega da parte del  comitato  di
gestione,  dal  funzionamento all'uopo delegato che e', in ogni caso,
responsabile dell'ordinato svolgimento del servizio.
   4.  L'entita'  del  pagamento  o del rimborso a carico dell'unita'
sanitaria locale e' fissato nella misura del 75 per cento delle spese
calcolate secondo le tariffe di cui al successivo art. 4.
   5.   L'autorizzazione   all'esercizio   da   parte   di   enti  ed
organizzazioni  private  od  associazioni   di   volontariato   delle
attivita' di trasporto di infermi e feriti e' concessa dal Presidente
della  Giunta  regionale,  che  all'uopo  puo'  delegare  l'assessore
regionale  alla  sanita', igiene ed ambiente, previo accertamento dei
requisiti  tecnici  effettuato  dai  competenti  servizi  dell'unita'
sanitaria  locale nel cui territorio sono ubicate le rispettive sedi.
   6.  La  disciplina  di  cui  alla presente legge non si applica ai
servizi di autoambulanze gestiti dalla C.R.I. croce rossa italiana) e
da  enti  e  corpi  dello Stato, quali forze armate, vigili del fuoco
nonche' a quelli di autoambulanze immatricolate ed operanti in  altre
Regioni in transito temporaneo nella Regione Lazio.
   7.  Nel  rispetto  della  programmazione  sanitaria  regionale, un
apposito ufficio  individuato  all'interno  del  competente  servizio
dell'unita'  sanitaria  locale  cura il collegamento funzionale tra i
servizi pubblici operanti nel settore del  pronto  intervento  e  gli
enti,  organizzazioni  ed  associazioni di volontariato e private che
esercitano l'attivita' di trasporto di infermi e feriti.