IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 10 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10 e' sostituito dal seguente: "1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda di promozione turistica, nella prima seduta e comunque prima di ogni altro atto, procede, in primo luogo, alla elezione del presidente da scegliersi tra i suoi componenti, e quindi alla elezione del comitato esecutivo. 2. La riunione di cui al comma precedente e' convocata dal presidente in carica ed e' presieduta dal consigliere piu' anziano di eta'. 3. Per l'elezione del presidente e' necessaria, nelle prime due votazioni, la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. Nelle votazioni successive e' sufficiente la maggioranza semplice. 4. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo presidente. 5. E' fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 5, in sede di prima aplicazione della presente legge". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 29 dicembre 1989 MASSI