IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Norme generali 1. La presente legge disciplina la istituzione ed il funzionamento delle unita' operative pubbliche e private dell'area di nefrologia. 2. Le unita' operative dell'area nefrologica ospedaliera sono le seguenti: a) divisioni e sezioni; b) servizi dialisi aggregati alle divisioni di nefrologia; c) servizi dialisi aggregati alle divisioni di medicina generale; d) servizio nefro-dialisi pediatrico aggregato alla clinica pediatrica; e) centri dialisi autonomi; f) centri dialisi ad assistenza limitata. 3. Le unita' operative esistenti e quelle da istituire in base alla presente legge sono organizzate secondo principi unitari in materia di determinazione dell'organico, sia per quanto riguarda gli standards sia per quanto riguarda i profili professionali del personale.