IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            Norme generali
 
   1. La presente legge disciplina la istituzione ed il funzionamento
delle unita' operative pubbliche e private dell'area di nefrologia.
   2.  Le  unita' operative dell'area nefrologica ospedaliera sono le
seguenti:
     a) divisioni e sezioni;
     b) servizi dialisi aggregati alle divisioni di nefrologia;
     c)   servizi   dialisi  aggregati  alle  divisioni  di  medicina
generale;
     d)  servizio  nefro-dialisi  pediatrico  aggregato  alla clinica
pediatrica;
     e) centri dialisi autonomi;
     f) centri dialisi ad assistenza limitata.
   3.  Le  unita'  operative  esistenti e quelle da istituire in base
alla presente legge sono  organizzate  secondo  principi  unitari  in
materia  di determinazione dell'organico, sia per quanto riguarda gli
standards  sia  per  quanto  riguarda  i  profili  professionali  del
personale.