IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1.  In attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, del disposto
degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, nonche' della legge 16 dicembre 1985, n. 752, la
regione  disciplina,  con  la  presente  legge,   la   raccolta,   la
coltivazione   ed  il  commercio  di  tartufi  freschi  o  conservati
destinati al consumo.