IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. In attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, del disposto degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' della legge 16 dicembre 1985, n. 752, la regione disciplina, con la presente legge, la raccolta, la coltivazione ed il commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo.