(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 53 del 20 settembre 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. Per lo svolgimento delle funzioni delegate agli Enti locali, la Regione provvede al comando del personale in attuazione del terzo comma dell'art. 64 dello Statuto o al trasferimento a domanda del medesimo, nonche' all'assegnazione dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni, ai sensi della presente legge.