(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 53
                        del 20 settembre 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1. Per lo svolgimento delle funzioni delegate agli Enti locali, la
Regione provvede al comando del personale  in  attuazione  del  terzo
comma  dell'art.  64  dello  Statuto o al trasferimento a domanda del
medesimo, nonche' all'assegnazione dei  mezzi  finanziari  per  oneri
aggiuntivi e dei beni, ai sensi della presente legge.