IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il comma terzo dell'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1984 n. 25 e' sostituito dal seguente: "Le Amministrazioni provinciali, anche sulla base delle indagini e studi di cui al comma precedente, provvedono, acquisito il parere obbligatorio del Consorzio regionale di ldrobiologia e Pesca, ad effettuare gli interventi di ripopolamento che si rendono necessari". I comma quinto e sesto dell'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1984 n. 25 sono sostituiti come segue: "L'aggiornamento del piano regionale avviene d'intesa con le Amministrazioni provinciali". "L'attuazione del piano regionale, per bacini idrogeologici, e' affidata alle Amministrazioni provinciali, che, per la gestione delle acque, possono avvalersi dei comuni competenti per territorio e delle Associazioni dei pescatori". Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 e' cosi' sostituito: "Alla dichiarazione di interesse pubblico delle acque, ai fini di cui al primo comma, provvede il Consiglio regionale anche su proposte avanzate dalle Amministrazioni provinciali d'intesa con i comuni competenti per territorio". Dopo il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25, aggiungere il seguente: "Le licenze di pesca, stampate dalla Regione, conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 marzo 1960, vengono distribuite ai comuni dalle Amministrazioni provinciali". Il quinto comma e l'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 aprile 1984 n. 25 sono cosi' sostituiti: "In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare puo' ottenere il duplicato dal comune che ha rilasciato il documento, presentando domanda, foto autenticate, copia del libretto deteriorato ovvero copia della denuncia di smarrimento presentata alle autorita' di pubblica sicurezza e copia dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione regionale". "L'Amministrazione provinciale tiene un registro dei pescatori dilettanti; i comuni trasmettono mensilmente i dati necessari alla tenuta e all'aggiornamento".