IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il comma terzo dell'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1984 n.
25 e' sostituito dal seguente:
   "Le Amministrazioni provinciali, anche sulla base delle indagini e
studi di cui al comma precedente,  provvedono,  acquisito  il  parere
obbligatorio  del  Consorzio  regionale  di  ldrobiologia e Pesca, ad
effettuare gli interventi di ripopolamento che si rendono necessari".
   I comma quinto e sesto dell'art. 4 della legge regionale 24 aprile
1984 n. 25 sono sostituiti come segue:
   "L'aggiornamento  del  piano  regionale  avviene  d'intesa  con le
Amministrazioni provinciali".
   "L'attuazione  del  piano  regionale, per bacini idrogeologici, e'
affidata alle Amministrazioni provinciali, che, per la gestione delle
acque, possono avvalersi dei comuni competenti per territorio e delle
Associazioni dei pescatori".
   Il  terzo  comma dell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1984,
n. 25 e' cosi' sostituito:
   "Alla  dichiarazione di interesse pubblico delle acque, ai fini di
cui al primo comma, provvede il Consiglio regionale anche su proposte
avanzate  dalle  Amministrazioni  provinciali  d'intesa  con i comuni
competenti per territorio".
   Dopo  il  primo  comma dell'art. 8 della legge regionale 24 aprile
1984, n. 25, aggiungere il seguente:
   "Le  licenze  di  pesca,  stampate  dalla Regione, conformemente a
quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 marzo  1960,  vengono
distribuite ai comuni dalle Amministrazioni provinciali".
   Il quinto comma e l'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale
24 aprile 1984 n. 25 sono cosi' sostituiti:
   "In  caso  di  deterioramento  o  smarrimento  della  licenza,  il
titolare puo' ottenere il duplicato dal comune che ha  rilasciato  il
documento,  presentando domanda, foto autenticate, copia del libretto
deteriorato ovvero copia della  denuncia  di  smarrimento  presentata
alle  autorita' di pubblica sicurezza e copia dell'avvenuto pagamento
delle tasse di concessione regionale".
   "L'Amministrazione  provinciale  tiene  un  registro dei pescatori
dilettanti; i comuni trasmettono mensilmente i  dati  necessari  alla
tenuta e all'aggiornamento".