IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   E'  consentito  l'abbandono  da  parte  della  Regione  dei propri
diritti di credito quando gli stessi siano di importo non superiore a
2.500 (duemilacinquecento).
   Al   relativo   annullamento  si  procede  mediante  deliberazioni
cumulative adottate dalla Giunta Regionale.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 26 ottobre 1989
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente  legge  approvata dal consiglio regionale nella seduta
del 26 aprile 1978 e' stata dichiarata legittima  dalla  dalla  Corte
costituzionale   ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione,  con
sentenza n. 447 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie speciale n.
17 del 27 aprile 1988.