Art. 1.
                         Autorita' competente
 
   1.  La disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie
annuali delle farmacie e' stabilita dal sindaco, sentiti i pareri del
Servizio  farmaceutico  dell'U.S.L.,  delle  rappresentanze sindacali
interessate e dell'Ordine  dei  farmacisti,  ovvero,  in  carenza  di
pareri  d'ufficio,  trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della
richiesta.
   I provvedimenti adottati sono comunicati alla Giunta regionale.
   2.  Il  Consiglio  regionale emana, con cadenza annuale, direttive
volte a realizzare processi di coordinamento e di omogeneita' al fine
di  assicurare  una  regolare  e  continua erogazione dell'assistenza
farmaceutica".