Art. 1. Autorita' competente 1. La disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie annuali delle farmacie e' stabilita dal sindaco, sentiti i pareri del Servizio farmaceutico dell'U.S.L., delle rappresentanze sindacali interessate e dell'Ordine dei farmacisti, ovvero, in carenza di pareri d'ufficio, trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. I provvedimenti adottati sono comunicati alla Giunta regionale. 2. Il Consiglio regionale emana, con cadenza annuale, direttive volte a realizzare processi di coordinamento e di omogeneita' al fine di assicurare una regolare e continua erogazione dell'assistenza farmaceutica".