IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indennita' di carica 1. Al Presidente del Collegio Commissariale di cui al 2 comma dell'articolo unico della legge regionale 16 marzo 1989, n. 20 e' corrisposta una indennita' di carica pari a L. 500.000 mensili. 2. Agli altri componenti dello stesso Collegio Commissariale e' corrisposta una indennita' di carica pari a L. 380.000 mensili. 3. Le indennita' di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di esecutivita' dell'atto di nomina del Collegio da parte del Consiglio regionale. 4. In caso di cumulo con altre indennita' si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 81 "Indennita' agli amministratori delle Associazioni Intercomunali e delle Comunita' Montane".