IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 sono sostituite dalle seguenti: " b) la partecipazione al capitale delle imprese, aventi per oggetto le finalita' di cui alla precedente lettera a), costituite in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata; c) la partecipazione in societa', consorzi o enti, operanti anche a livello extraprovinciale, che svolgano attivita' economica, finanziaria o promozionale dell'imprenditoria trentina di specifico interesse dell'economia provinciale; d) l'assistenza finanziaria sussidiaria, nella forma di fidejussione o di altre garanzie, nonche' la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e la stipula di contratti di locazione finanziaria nei confronti delle societa' di cui alle precedenti lettere b) e c); e) esecuzione per conto della Provincia autonoma di Trento, di altri enti o di privati, di studi economici e di fattibilita' tecnico-finanziaria nonche' di analisi costi-benefici ivi compresi quelli ambientali;".