(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 49
                        del 29 novembre 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'articolo 15 del regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2,
e'  aggiunto  il  seguente  comma:  "E'  fatto  obbligo  al  titolare
dell'autorizzazione  di  rimuovere i tifiuti derivanti dall'attivita'
venatoria, ivi compresi i bossoli eventualmente abbandonati".
   Il  presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo  e  di  farlo  osservare  come  regolamento  della regione
Umbria.
    Perugia, 23 novembre 1989
 
                              MANDARINI