IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina, in attuazione del comma 4 dell'art. 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (argini, dighe, traverse) e relativi bacini di accumulo qualunque ne sia la finalita' ed il regime della loro utilizzazione. 2. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza ed a quelli che determinano un invaso inferiore a 100.000 mc., eccezion fatta per quelli al servizio di grandi derivazioni d'acqua rientranti nella competenza statale.