IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  disciplina,  in  attuazione  del  comma 4
dell'art. 10, della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  la  costruzione,
l'esercizio  e  la  vigilanza  degli sbarramenti di ritenuta (argini,
dighe, traverse) e relativi bacini di accumulo qualunque  ne  sia  la
finalita' ed il regime della loro utilizzazione.
   2.  Le  norme  della  presente  legge  si  applicano  a  tutti gli
sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza ed a quelli che
determinano  un  invaso  inferiore  a 100.000 mc., eccezion fatta per
quelli al servizio di grandi  derivazioni  d'acqua  rientranti  nella
competenza statale.