IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Nuova misura dell'indennita'
 
  1.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1990, ai componenti effettivi e
supplenti  del  Comitato  regionale  di  controllo  e  delle  sezioni
decentrate  e'  corrisposta  una  indennita'  per  ogni  giornata  di
effettiva partecipazione alle sedute del Collegio nella misura di:
     a) lire 90.000 al presidente;
     b) lire 65.000 agli altri componenti.