IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nuova misura dell'indennita' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, ai componenti effettivi e supplenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate e' corrisposta una indennita' per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Collegio nella misura di: a) lire 90.000 al presidente; b) lire 65.000 agli altri componenti.