IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                          SI INTENDE APPOSTO
                   PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  L'articolo  2,  secondo  comma  della legge regionale 3 giugno
1975, n. 25 e' cosi' modificato:
    al  primo  rigo,  dopo  la parola "serre" aggiungere le parole "o
tunnels";
    al  secondo  rigo,  dopo  le parole "conto capitale" eleminare le
parole "fino al 35" e sostituirle con le parole "del 50";
    al  quinto  rigo  dopo la parola "contributo" eliminare le parole
"fino al 25" e sostituirle con le parole "del 40".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubbblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 17 novembre 1989
 
                                OLIVO