IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge sono disciplinate le funzioni relative alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane ed agli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443.