IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                          SI INTENDE APPOSTO
                   PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  Con  la  presente legge sono disciplinate le funzioni relative
alla tenuta dell'Albo delle  imprese  artigiane  ed  agli  organi  di
rappresentanza  e  di  tutela  dell'artigianato  in  attuazione degli
articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443.