la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 1. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, sono cosi' sostituite: " f) i servizi complementari forniti; g) l'eventuale somministrazione di pasti e bevande.".