la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 5
             della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37
 
   1. Le lettere f)  e  g)  del  comma  1  dell'art.  5  della  legge
regionale 9 agosto 1988, n. 37, sono cosi' sostituite:
    " f) i servizi complementari forniti;
     g) l'eventuale somministrazione di pasti e bevande.".