IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione della legge
 
   1.  Le  funzioni  concernenti la tutela della salute nei luoghi di
lavoro, non espressamente riservate allo  Stato  e  alla  regione  ed
attribuite  alla  competenza dei comuni singoli e associati, ai sensi
degli articoli 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  sono
esercitate  dall'Unita'  sanitaria  locale,  servizio  n.  1  di  cui
all'art. 5 legge regionale n. 18/81, mediante l'Unita'  operativa  di
sicurezza dell'ambiente di lavoro.