IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Campo di applicazione della legge 1. Le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, non espressamente riservate allo Stato e alla regione ed attribuite alla competenza dei comuni singoli e associati, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono esercitate dall'Unita' sanitaria locale, servizio n. 1 di cui all'art. 5 legge regionale n. 18/81, mediante l'Unita' operativa di sicurezza dell'ambiente di lavoro.