IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile
1985, n. 15, e' aggiunto il seguente comma:
   "A   valere   sull'anzidetto   contributo   i   Gruppi  provvedono
autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti".