IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, e' aggiunto il seguente comma: "A valere sull'anzidetto contributo i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti".