IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Con  la  presente  legge  viene disciplinata la progettazione,
l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici  ed  elettronici
negli  edifici  da  adibire  a  qualsiasi  utilizzazione,  al fine di
garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e  di  evitare
qualsiasi pericolo a tutela della pubblica incolumita' ai sensi della
legge 1› marzo 1968, n. 186.
   2.  Per  impianti  elettrici ed elettronici si intendono l'insieme
dei  circuiti  di  alimentazione   dei   corpi   illuminanti,   degli
elettrodomestici  e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi
quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal  punto
di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.