la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  1  della  legge  regionale 10 dicembre 1987, n. 40, e'
cosi' sostituito:
   "1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare gli obiettivi
della prorammazione regionale nel settore  agro-alimentare,  promuove
la  costituzione  di  societa' consortili che perseguono la finalita'
della  costruzione  e  della  gestione  di  mercati   agro-alimentari
all'ingrosso   ed  e'  altresi'  autorizzata  ad  assumere  quote  di
partecipazione  nelle  stesse  societa',  in  conformita'  a   quanto
disposto  dai  successivi  articoli  della presente legge, secondo le
direttive contenute nella deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, in
attuazione  dell'art.  11  della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge
finanziaria).
   2.  Nella  composizione  del  capitale  delle  societa' consortili
previste  dal  comma  1  deve  essere  assicurata  la  partecipazione
maggioritaria   di   capitale  pubblico,  da  realizzare  tramite  la
partecipazione, congiunta o disgiunta,  della  regione,  dei  comuni,
della  camera  di  commercio  e  di altri enti pubblici e la presenza
minoritaria  di  capitale   di   operatori   privati,   comprese   le
associazioni  di categoria specificamente rappresentative del settore
agro-alimentare.".