la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1987, n. 40, e' cosi' sostituito: "1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare gli obiettivi della prorammazione regionale nel settore agro-alimentare, promuove la costituzione di societa' consortili che perseguono la finalita' della costruzione e della gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso ed e' altresi' autorizzata ad assumere quote di partecipazione nelle stesse societa', in conformita' a quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, secondo le direttive contenute nella deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, in attuazione dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria). 2. Nella composizione del capitale delle societa' consortili previste dal comma 1 deve essere assicurata la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, da realizzare tramite la partecipazione, congiunta o disgiunta, della regione, dei comuni, della camera di commercio e di altri enti pubblici e la presenza minoritaria di capitale di operatori privati, comprese le associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore agro-alimentare.".