IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, le parole "per il periodo di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo di un anno e sei mesi".