IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'articolo  1,  comma  1,  della legge regionale 27 dicembre
1988, n. 69, le parole "per il periodo di un  anno"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per il periodo di un anno e sei mesi".