IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  Comuni  della Regione che si trovano in posizione debitoria
verso l'E.R.I.M. per forniture idriche erogate dal 1›  novembre  1983
al 31 dicembre 1987 possono chiedere, entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   la   rateizzazione
quinquennale  delle  somme  fatturate dallo stesso Ente e non pagate,
maggiorate degli interessi legali maturati dalla  data  di  emissione
della fattura.
   2.  Per accedere alla rateizzazione i comuni devono versare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
un acconto del dieci per cento dell'intera somma dovuta.