IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I Comuni della Regione che si trovano in posizione debitoria verso l'E.R.I.M. per forniture idriche erogate dal 1 novembre 1983 al 31 dicembre 1987 possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione quinquennale delle somme fatturate dallo stesso Ente e non pagate, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di emissione della fattura. 2. Per accedere alla rateizzazione i comuni devono versare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un acconto del dieci per cento dell'intera somma dovuta.