la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di diabetologia nella regione allo scopo di potenziare le attivita' di prevenzione e di diagnosi e cura del diabete mellito e di agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale dei cittadini affetti da tale forma morbosa.