la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La presente legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione e
il funzionamento dei servizi di diabetologia nella regione allo scopo
di  potenziare  le  attivita' di prevenzione e di diagnosi e cura del
diabete mellito e di  agevolare  l'inserimento  ed  il  reinserimento
sociale dei cittadini affetti da tale forma morbosa.