la seguente legge: Art. 1. Finalita' del contributo e modalita' di concessione 1. Al fine della conservazione e valorizzazione culturale della biblioteca-archivio ebraico di Venezia, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere alla Comunita' ebraica di Venezia un contributo straordinario di lire 100 milioni per interventi di impiantistica, di edilizia, di falegnameria nonche' per la sistemazione di locali e per le attrezzature di supporto della biblioteca stessa. 2. Il contributo e' concesso previo parere favorevole, sul progetto esecutivo dell'opera, da parte della commissione tecnica regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42. 3. Il contributo e' erogato con decreto del dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici, in unica soluzione, su rendicontazione delle spese sostenute, previa certificazione dell'Ufficio regionale del Genio civile di Venezia di regolare esecuzione dei lavori di importo documentato almeno pari al contributo regionale.