la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Finalita' del contributo e modalita' di concessione
 
   1.  Al  fine  della conservazione e valorizzazione culturale della
biblioteca-archivio  ebraico  di  Venezia,  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata   a  concedere  alla  Comunita'  ebraica  di  Venezia  un
contributo straordinario  di  lire  100  milioni  per  interventi  di
impiantistica,   di   edilizia,   di   falegnameria  nonche'  per  la
sistemazione di locali  e  per  le  attrezzature  di  supporto  della
biblioteca stessa.
   2.  Il  contributo  e'  concesso  previo  parere  favorevole,  sul
progetto esecutivo dell'opera, da  parte  della  commissione  tecnica
regionale  di  cui  all'articolo  25  della legge regionale 16 agosto
1984, n. 42.
   3.  Il  contributo  e'  erogato  con  decreto  del  dirigente  del
Dipartimento  per  i  lavori  pubblici,  in   unica   soluzione,   su
rendicontazione   delle   spese   sostenute,   previa  certificazione
dell'Ufficio regionale  del  Genio  civile  di  Venezia  di  regolare
esecuzione   dei   lavori  di  importo  documentato  almeno  pari  al
contributo regionale.