la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  consolidare  lo  sviluppo  della  Valle  d'Aosta
consentendo  la  prosecuzione   del   programma   di   trasformazione
socio-economica  in  atto, sono prorogati gli incentivi finanziari in
favore dei Consorzi Garanzia Fidi di  cui  alle  leggi  regionali  11
agosto  1976, n. 32, 16 giugno 1978, n. 22, 16 giugno 1978, n. 23, 16
giugno 1978, n. 25 e 24 agosto 1982, n. 43 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernenti  adesione  della  Regione  ai Consorzi
Garanzia Fidi fra gli industriali, gli albergatori, gli artigiani,  i
commercianti e gli agricoltori della Valle d'Aosta.
   2.    I    finanziamenti   regionali   devono   essere   destinati
all'abbattimento, fino al massimo del 50%, del tasso  di  riferimento
stabilito dal Ministero del Tesoro per ciascun settore di competenza,
per le seguenti operazioni di investimento:
     a) acquisto (compreso il terreno), ampliamento, ristrutturazione
e ammodernamento  di  immobili  nonche'  di  attrezzature,  impianti,
arredi  e  infrastrutture,  comprese  quelle  relative  al  risparmio
energetico  e   all'antinquinamento,   da   destinare   all'attivita'
dell'impresa;
     b)  spese  per  l'acquisto, e l'impianto delle imprese, comprese
quelle  relative  alla  promozione  e   distribuzione   di   prodotti
anziendali nonche' all'attivita' di ricerca, e acquisto di brevetti;
     c))  acquisto di scorte nel limite del 20% dell'investimento con
un massimo di L. 50.000.000.
   3.  Il  tasso  di  interesse  a  carico dei beneficiari non potra'
comunque essere inferiore a quello minimo stabilito,  per  lo  stesso
settore, dalla corrispondente normativa emanata dagli organi centrali
dello Stato sul credito agevolato.
   4.  I  Consorzi  Garanzia Fidi dovranno presentare all'Assessorato
delle Finanze, all'inizio di ciascun  esercizio  un  programma  degli
incentivi  che intendono attuare, indicando la misura dell'intervento
proposto per ciascun tipo di operazione nonche'  una  rendicontazione
delle   somme   utilizzate   nell'esercizio  precedente.  Le  imprese
beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi  momento,
il controllo sulla destinazione dei finanziamenti in esame.