la seguente legge: Art. 1. 1. E' autorizzata una prima spesa di lire cento milioni per l'istituzione di un centro fieristico ed espositivo permanente avente sede nella Regione. 2. La Giunta regionale e' autorizzata ad approvare, impegnare e liquidare spese, nel limite di cui al primo comma, per studi, progettazioni, acquisto di beni e servizi in funzione della realizzazione del centro fieristico.