la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  E'  autorizzata  una  prima  spesa  di  lire cento milioni per
l'istituzione di un centro fieristico ed espositivo permanente avente
sede nella Regione.
   2.  La  Giunta  regionale e' autorizzata ad approvare, impegnare e
liquidare spese, nel  limite  di  cui  al  primo  comma,  per  studi,
progettazioni,   acquisto   di  beni  e  servizi  in  funzione  della
realizzazione del centro fieristico.